Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1279

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1279
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1279
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

Reg. gen. Sez. Lav. N. 615/2021
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano

in persona del dott. C C, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 7/11/2024, su consenso delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 615 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STRAMACCIA ANDREA e dall'Avv. CALVANI LORENZO, con domicilio eletto VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 - FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in Controparte_1 P.IVA_1 atti dall'Avv. PINTO GIAN LUCA, con domicilio eletto in VIA BONIFACIO LUPI 14 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: lavoro privato – inquadramento Conclusioni: PARTE RICORRENTE ha concluso chiedendo che si accerti il diritto all'inquadramento - con decorrenza dal 1 gennaio 2013 - nel 3° livello (parametro 167) a fronte del quarto livello allo stesso riconosciuto. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ad un impiegato di livello 3° parametro 167. Vinte le spese. PARTE RESISTENTE ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente per infondatezza in fatto e in diritto. in subordine, voglia il tribunale dichiarare comunque prescritti tutti i crediti da lavoro vantati dal ricorrente fino alla data del 14/04/2016 o alla diversa data ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali.

Tribunale di Firenze

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1. - Con ricorso depositato in data 26/03/2021 ha Parte_1 convenuto in giudizio la del quale è dipendente sin dal 2003 Controparte_1 con l'attuale inquadramento nel 4° livello del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nel 3° livello (parametro 167) a decorrere da gennaio 2013 e per ottenerne la condanna generica al pagamento delle relative differenze retributive, da liquidarsi in separata sede.
In punto di fatto, il ricorrente ha allegato di essere stato specificatamente formato come cuoco presso il negozio di Prato Pleadi tra settembre e novembre CP_1 2012. Dal suo rientro all'Ipercoop di Sesto Fiorentino, a partire da gennaio 2013, ha altresì dedotto svolto in modo abituale e prevalente mansioni di "gastronomo preparatore", ovvero di cuoco nella cucina del reparto, preparando primi, secondi, contorni, sughi e altre pietanze, implicando lo svolgimento di tali mansioni il possesso di specifiche conoscenze tecniche e capacità di esecuzione pratica, ad esempio la verifica della cottura della carne mediante l'uso di strumenti come lo "spillone". Ha infine sostenuto che proprio i dipendenti che svolgono mansioni di gastronomo preparatore sono inquadrati al 3° livello parametro 167, come risulta dalle declaratorie contrattuali poiché in tale livello sono compresi i lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite.
Radicato il contraddittorio, si è costituita in resistenza la Controparte_1 contestando la ricostruzione del ricorrente sulla base del rilievo che le
[...] mansioni da lui svolte fossero meramente esecutive e prive di autonomia posto che il reparto gastronomia/rosticceria segue procedure standardizzate per garantire uniformità nei punti vendita e che gli addetti sono tenuti a seguire rigorosamente il ricettario e lo "Standard di Servizio" predisposti dalla Direzione. Cosicché, anche il controllo della cottura rientra nella normale diligenza del lavoratore e che i forni sono dotati di display che rendono superfluo un intervento attivo. Ha altresì ribadito che la figura di "gastronomo preparatore" non esiste nell'organigramma aziendale e che tale livello di autonomia è tipico di figure come il capo reparto o il capo negozio. Ha altresì dedotto la circostanza che il ricorrente non aveva prodotto il suo contratto di lavoro né specificato con precisione il numero e la distribuzione dei turni di lavoro in cui avrebbe svolto mansioni di "gastronomo preparatore". In subordine, ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale per i crediti retributivi anteriori al 14 aprile 2016.
La causa, istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale, è stata decisa, sulle conclusioni riportate in atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127ter c.p.c.
2. - La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
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N. 615/2021 R.G.S.L.

Tribunale di Firenze

2.1. - Il ricorso per il riconoscimento del superiore inquadramento muove infatti da una serie di circostanze secondo le quali il ricorrente dal gennaio 2013, dopo un periodo di formazione come cuoco, avrebbe svolto in autonomia esecutiva mansioni di preparazione e cottura di pietanze. Le sue attività includevano infatti la preparazione di primi piatti, carni, contorni, verdure, sughi, besciamella, ecc., utilizzando attrezzature come piastre, fuochi, bollitori, friggitrice, forni, girarrosto, ecc.. Si occupava anche del servizio al banco, della frittura, della cottura di contorni e della preparazione di primi piatti espressi, adattando nel tempo le ricette e i tempi di cottura alle esigenze specifiche.
Tali mansioni sarebbero state svolte durante i turni predisposti dall'azienda e segnatamente, tra gli altri, nel turno mattutino (dalle 6:00 13:00) nel quale il ricorrente aveva compito di preparare le cotture per l'apertura e la vendita del banco caldo ( mettendo nel forno o nel girarrosto i prodotti già “assemblati” il giorno precedente, ovvero già pronti per la cottura e tenendo sotto controllo la cottura, aggiungendo sale e olio e valutandone la durata) e di avviare la cucina per la preparazione, a seconda del giorno, di una serie di pietanze, tra le quali la besciamella, il ragù, il piatto del giorno, la polenta ecc.;
peraltro, l'obbligo di seguire il ricettario aziendale nella preparazione delle varie pietanze non privava loro di autonomia nelle varie fasi della cottura, anche considerando che tali attività richiedono capacità nel maneggiare i prodotti, nel valutare le dosi e nell'armonizzare le varie fasi. Insomma, il ricettario aziendale non era vincolante se non per gli ingredienti, lasciando libertà nella gestione dei tempi di cottura e nella scelta delle pietanze.
2.2. - Tali allegazioni hanno trovato pieno riscontro nelle evidenze di prova testimoniale,
La teste dipendente e collega del ricorrente nel Testimone_1 CP_1 medesimo reparto, ha riferito che quest'ultimo “…come me e gli altri componenti della squadra, secondo i turni effettua le cotture e le preparazioni delle pietanze, primi, carni, piatti del giorno, verdure e fritti. Nel primo turno 6,00-13,00, viene preparato il banco e inizia la preparazione del piatto del giorno (secondo o piatto unico) in maggiore quantità. Nel turno 7,00-14,00 l'ulteriore addetto aiuta nel lavoro di cucina, effettua la preparazione del banco freddo, e assicura la continua fornitura dei prodotti del banco. Nel turno 8,00-14,00 l'ulteriore addetto si occupa di
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