Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 11
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3352 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Fasano, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Massimo Mercurio, come da mandato in atti;

- RICORRENTI -

OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 14/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 1/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/07/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in AN (LE) il 24/12/2016;

- che dalla loro unione è nata la figlia , il 23/09/2016;
ER
- che il venir meno dell'affectio coniugalis ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
1


Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento
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