Trib. Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 2413
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Testo completo
R.G. 10049/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa R S ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in base al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10049/2021 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 03/02/1955 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. R M, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M RELE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, parte ricorrente ha dedotto quanto
segue:
- a far data dall'anno 1984 e sino al 1993 veniva trasferito all'ufficio acquedotto e gli
venivano assegnate mansioni di autista (diverse e superiori rispetto al livello di
inquadramento);
1
- con decorrenza dall'anno 1994 e sino all'anno 1999 veniva assegnato all'ufficio anagrafe
per il rilascio dei documenti e carte d'identità, ricoprendo di fatto il IV livello in qualità di
operatore di categoria B;
- dall'anno 1999 e sino all'interruzione del rapporto di lavoro, per collocamento in pensione,
con decorrenza dal 01.09.2019, nel medesimo ufficio anagrafe, ha ricoperto la qualifica di
operatore di categoria C appartenente al V livello di categoria.
Egli ha, quindi, agito in giudizio, chiedendo di condannare il convenuto al pagamento delle CP_1
differenze retributive per mansioni diverse e superiori per l'importo di cui al ricorso, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva in giudizio il contestando con varie argomentazioni, in Controparte_1
fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, la pretesa del ricorrente.
Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, spese vinte con attribuzione.
La causa può essere decisa.
2. Nel merito
Il ricorso va rigettato per le condivisibili ragioni già espresse da questo Tribunale in altro analogo
procedimento (sent. 2492 del 2022, est. ). Per_1
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla pretesa creditoria esperita da parte
ricorrente nei confronti dell'ente resistente e basata sullo svolgimento delle mansioni asseritamente
riconducibili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formale.
Anche nel pubblico impiego privatizzato, infatti, il lavoratore ha diritto alle differenze
retributive per lo svolgimento di mansioni superiori in base all'art. 52 d.lgs. 165/2001, ma non
anche alla qualifica superiore in base al principio costituzionale del concorso quale modalità di
accesso al pubblico impiego ex art. 97 Cost.
Tali principi, d'altra parte, sono stati recentemente ribaditi anche dalla Suprema Corte (Cass.
18901/2019), anche con riferimento al rapporto con il giudicato formatosi per un periodo di lavoro
2
precedente, evidenziando che “in tema di rapporto di impiego privatizzato, il diritto a ricevere le
retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di
tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non