Trib. Roma, sentenza 12/07/2024, n. 11980

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/07/2024, n. 11980
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11980
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione civile
Sezione specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
Dott. ssa Laura Centofanti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al 66955 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 e vertente tra
NAUTILUS S.A. (C.F. PT503653179), con sede legale in Foz do Sousa (Portogallo), Rua Senhora da Livração, n. da 1250 a 1300, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Vitor Manuel
Alves Barbosa (C.F. PT161023908), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe
D'Elia del foro di Saronno;

Parte attrice
Contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, il COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (C.F. 15678001007), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma,
Via dei Portoghesi, 12;

Parte convenuta

Oggetto: risoluzione e risaricmento in materia di appalto
Conclusioni: Le parti costituite concludevano come da verbale in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/11/2020 la società UT ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 per far valere il loro inadempimento relativo al contratto sottoscritto in data 21.08.2020 avente ad oggetto la fornitura di 110.100 banchi nella tipologia tradizionale e relative 70.000 sedute a favore degli Istituti scolastici presenti nel territorio dello Stato, nonché l'inefficacia della risoluzione del medesimo contratto disposta dal Commissario per inadempimento del Fornitore.
Parte attrice ha chiesto inoltre di condannare il Commissario al pagamento a titolo di corrispettivo ovvero di indennizzo di tutte le forniture da essa eseguite nella misura di euro
7.036.693,00 ovvero nella diversa misura da determinarsi in corso di causa, formulando altresì domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che l'esecuzione del rapporto contrattuale si era caratterizzato per una serie di inadempimenti, da parte del Commissario, con riguardo:
- all'omesso versamento dell'anticipazione di 1.923.340,00 euro;

- alla ritardata e parcellizzata allegazione del Piano delle Consegne;

- all'omesso pagamento della fornitura, per un corrispettivo di 7.036.693,00 euro;

- all'indebito rifiuto di ricevere la prestazione;

- alla dichiarazione di risoluzione del contratto in mancanza dei presupposti che la legittimassero.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita parte opposta che ha contestato in fatto ed in diritto quanto dedotto da parte attrice e ha concluso chiedendo: ”Piaccia all'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
– in subordine, ridurre il quantum della pretesa, alla luce della prestazione parzialmente resa dalla

UT in relazione ai beni solo consegnati e al netto dei danni riportati di seguito e di cui si riserva di produrre ulteriore prova nel corso del giudizio;
– in via riconvenzionale, accertare e
dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 21.08.2020 per inadempimento esclusivo della società UT S.A. nella persona del Legale Rappresentante p.t. e per gli effetti condannare la società UT al risarcimento dei danni patiti dalla Presidenza del Consiglio in persona del
Presidente del Consiglio p.t. e del Commissario Straordinario per l'Attuazione e Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nella persona del Rappresentante Legale p.t., nella misura che verrà determinata e quantificata nel corso giudizio ovvero in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ex art.1226 c.c., oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria, in considerazione dei gravi danni provocati: per il ritardo nelle consegne;
o per i disservizi organizzativi procurati al piano delle consegne dalla mancata interruzione delle consegne dopo la risoluzione;
o per aver impedito il rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dal Comitato Tecnico Scientifico a causa della consegna dei banchi fuori misura e senza sotto-piano reggi-banco;
o per aver consegnato prodotti difettosi o non rispondenti ai requisiti di qualità richiesti e/o dichiarati in numero superiore all'1 % della fornitura;
o per il parziale adempimento della prestazione, in quanto in ogni caso privo dei servizi complementari di montaggio e collocazione in situ;
o per i danni procurati ai gradini dell'atrio dell'Istituto scolastico Giorgi-Woolf di Roma;
o per il risarcimento della somma relativa ai costi sostenuti per la giacenza degli arredi ritirati dall'operatore SDA e stoccati presso i magazzini dell'SDA, alla data del 21.05.2021 pari ad €122.676,44 e successive;
o per il danno all'immagine provocato di gravi inadempimenti della UT che hanno comportato una alterazione del prestigio e del decoro dello Stato-Amministrazione. Con vittoria di spese, diritti e onorari”
.
Con ordinanza del 15.12.2021 veniva rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. proposta da parte attrice per l'importo di euro 5.591.324,00, che si assumeva essere pari all'ammontare totale del corrispettivo della merce consegnata per la quale erano stati rilasciati dai
Dirigenti Scolastici verbali positivi di consegna.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, disattese le istanze istruttorie ritenute ininfluenti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.03.2024, all'esito della quale, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Risulta dalla documentazione in atti che a seguito della “procedura aperta semplificata e di massima d'urgenza” per l'acquisizione e distribuzione agli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale, di banchi scolastici e sedute attrezzate veniva emesso avviso di
Gara del 20.07.20, rettificato con successivo avviso del 24.07.20 e del 28.07.20 avente ad oggetto
l'acquisizione e distribuzione agli Istituti scolastici dislocati in tutto il territorio nazionale di oltre

3.000.000 di arredi scolastici distinti in 2 lotti: Lotto A: fino a 1.500.000 banchi scolastici monoposto nella tipologia tradizionale e fino a 700.000 sedute tradizionali per detti banchi;
Lotto
B: fino a 1.500.000 sedute scolastiche attrezzate di tipo innovativo.
In data 05.08.2020 la società UT presentava offerta tecnica ed economica per entrambi i lotti e la Commissione nominata per valutare le offerte si riuniva e procedeva alla relativa attribuzione dei punteggi.
In data 12.08.20 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in sede di relazione conclusiva, trasmessa al Commissario, proponeva di affidare, con procedura ristretta ex art. 12 dell'avviso di gara la fornitura dei banchi scolastici di cui al lotto A a diversi operatori economici, fra cui la società UT ed in data 13.08.20 il Commissario Straordinario emetteva decreto di affidamento.
In data 21.08.2020 veniva sottoscritto il contratto tra la UT e il Commissario
Straordinario avente ad oggetto la fornitura di complessivi 110.100 banchi nella tipologia tradizionale e relative 70.000 sedute a favore degli Istituti scolastici presenti nel territorio dello
Stato.
In data 08.10.2020 il Commissario Straordinario comunicava atto di diffida alla società
UT, contestando la mancata consegna di n. 30.000 banchi e 35.000 sedute entro il termine contrattualmente previsto del 27.09.2020 (ovvero del 12.09.2020 più i 15 giorni di tolleranza accordati), nonché i gravi vizi e difetti riscontrati nella esigua quantità di banchi fino a quel momento consegnati dalla menzionata società, tali da impedirne l'uso a norma e in sicurezza;
in data 19.10.20 il Commissario Straordinario con nota prot. n. 1508 comunicava la parziale risoluzione del contratto rendendosi disponibile al prosieguo parziale della fornitura delle sole sedute da parte della società portoghese, mentre, con riferimento alla fornitura di banchi, dichiarava espressamente che il rapporto contrattuale con la stessa veniva risolto a causa dell'inadempimento addebitabile al Fornitore ed in data 5.11.2020 comunicava la risoluzione dell'intero contratto.
Parte attrice ha contestato al Commissario diversi inadempimenti che avrebbero determinato
l'illegittimità di tale risoluzione sia parziale sia totale e ha richiesto la condanna al pagamento di tutte le forniture eseguite nella misura di euro 7.036.693,00.
Parte attrice, innanzitutto, ha sostenuto che il Commissario era inadempiente all'obbligo contrattuale consistito nell'aver omesso il versamento dell'anticipazione del 20% del corrispettivo contrattuale, pari ad euro 1.923.340,00 che avrebbe causato “la perdita di importanti risorse economiche, che avrebbe potuto impiegare utilmente nell'esatta esecuzione del contratto”.
Ha dedotto di aver provveduto a procurarsi il rilascio della fideiussione prescritta in data 3 settembre 2020 da parte del Banco Comercial Portugues S.A., ma che il Commissario aveva omesso di versare l'anticipazione, pur sollecitato numerose volte, a cominciare dal 4 settembre, facendo anche presente che l'anticipazione era necessaria per dotarla delle risorse necessarie
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