Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/05/2024, n. 414
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. G G Presidente dott.ssa T V G Giudice dott. S R Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 909/2019 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
20.11.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, e promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 197, presso lo studio dell'avv. A
P, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme CP_1 C.F._2
(CZ), via Trento n. 3, presso lo studio dell'avv. M C, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C G, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E CON
AVV. in qualità di curatore speciale e difensore del minore CP_2 Per_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ),
[...] C.F._3 piazza Mazzini n. 28;
TERZO CHIAMATO
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.6.2019 e ritualmente notificato, Parte_1
(in atto di matrimonio ), premesso che aveva contratto
[...] Persona_2 matrimonio concordatario con in Lamezia Terme (CZ) il 5.4.2009;
che dall'unione CP_1 coniugale era nato un unico figlio, (il 9.3.2009);
che la convivenza con il coniuge era Per_1 divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali;
che la ricorrente era disoccupata e alla ricerca di una occupazione lavorativa;
tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva che il
Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sè, la determinazione degli incontri padre non collocatario – minore secondo quanto indicato in ricorso, l'assegnazione della
1
casa coniugale a sè e la determinazione dell'obbligo, a carico del resistente, di corrisponderle un assegno mensile pari ad euro 900,00 per il suo mantenimento e pari ad euro 500,00 al mese per il sostentamento del figlio minorenne da rivalutarsi annualmente secondo gli indici , Per_1 Org_1 oltre alla percentuale del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio minore.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa , aderendo alla domanda avversaria di CP_1 separazione domandando, in ogni caso, l'addebito della separazione alla moglie per il compimento di condotte violente e aggressive nei suoi riguardi;
chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita padre-figlio minore nei termini indicati in comparsa costitutiva, il rigetto di tutte le altre richieste formulate dalla ricorrente, dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di euro 400,00 al mese per il sostentamento del figlio minore Per_1 oltre alla metà delle spese straordinarie effettuate per il figlio minorenne.
All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 21.11.2019, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) autorizzava i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
2) disponeva l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
4) disciplinava i tempi e i modi del regime degli incontri padre-figlio minore;
5) poneva a carico del resistente un assegno mensile pari ad euro 150,00 per il mantenimento della ricorrente e di euro 350,00 al mese per il sostentamento del figlio minore da corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese, Per_1 rivalutabili ex lege secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlio minorenne.
Rimetteva, quindi, le parti davanti al Giudice Istruttore, dinanzi al quale le parti ribadivano sostanzialmente tutte le proprie precedenti richieste, ad eccezione che per la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente nei riguardi della controparte.
Dopo alcuni rinvii concessi alle parti per verificare la possibilità di mutare il rito e così addivenire ad una separazione consensuale, a seguito di richiesta di modifica delle statuizioni presidenziali avanzata dal resistente, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 25.7.2022, così disponeva: “1) accoglie la richiesta di parte resistente di modifica delle statuizioni presidenziali e per l'effetto: - affida in via esclusiva a il figlio minore collocando il minore presso il CP_1 Per_1 padre e regolando le frequentazioni tra madre e figlio minore come meglio specificato in parte motiva;
- assegna la casa coniugale a il quale vi abiterà con il figlio minore CP_1 contestualmente revocando la precedente assegnazione dell'abitazione familiare a Per_1 [...]
- revoca l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore posto a carico Per_2 Per_1 del padre;
-dispone che versi mensilmente al resistente, a titolo di contributo al Persona_2 mantenimento dei figlio minore l'assegno mensile di euro 150,00 con pagamento da Per_1 effettuarsi al domicilio del resistente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, il pagamento delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per il figlio minore;
- dispone che il Servizio Sociale di Lamezia Terme ponga in essere un'attività di vigilanza e di osservazione frequente e costante del nucleo familiare in questione trasmettendo entro
e non oltre il 21.11.2022 relazione informativa sull'andamento delle relazioni familiari e, in particolare, in ordine alla situazione socio-familiare del minore, alla sua serenità, alla capacità della
2
madre di stare in relazione con il figlio minore e alla effettiva messa in atto delle competenze genitoriali da parte di madre e padre;
-conferma per il resto l'ordinanza presidenziale del
7.11.2019”. A seguito della trasmissione, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., da parte del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro degli atti relativi al procedimento n. 1854/2022 R.G.V.G. relativo alla richiesta del
Pubblico Ministero Minorile di adozione di ogni provvedimento a supporto e tutela del minore
con sospensione della responsabilità genitoriale materna, il Tribunale, con Persona_1 ordinanza del 9.6.2023, confermava la nomina dell'avv. quale curatore speciale del CP_2 minore assegnandole termine fino al 28.7.2023 per il deposito di sintetiche note Persona_1 difensive nell'interesse del predetto minore.
Con memoria difensiva del 26.7.2023 si costituiva il curatore speciale del minore Per_1
che domandava al Tribunale di disporre: “1) un percorso per la sig.ra di
[...] Per_2 disintossicazione, anche mediante ricovero presso una struttura specializzata per il recupero dalle sostanze alcolemiche e di psicoterapia atta a rimuovere le cause della dipendenza e porti alla ricostruzione della sua personalità, in funzione di una ripresa del rapporto con il figlio duratura e positiva nell'interesse del minore ad una sana ed armoniosa crescita;
2) un percorso, costante, di psicoterapia per il papà, che ha il contatto diretto con il figlio minore, al fine di fornire al genitore gli strumenti per focalizzarsi più sui bisogni personali che economici del figlio, così da sostenerlo e rafforzarne la personalità e le competenze, anche scolastiche, in vista dell'inizio del nuovo percorso formativo ( si è iscritto alla scuola superiore presso l'istituto tecnico di ragioneria Per_1 [...] Org_
”);
3) un percorso di psicoterapia per il minore, con uno psicoterapeuta specialista dell'età evolutiva che, considerato il periodo pienamente adolescenziale che sta attraversando lo Per_1 aiuti a rielaborare il proprio vissuto e a rafforzare la propria personalità così da consentirgli di affrontare anche il rapporto, non facile al momento, con la madre senza doverla escludere dalla sua vita;
4) ad entrambi i genitori di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità o di mediazione familiare, che li conduca al maggiore rispetto reciproco e a rivedere le modalità di comunicazione, sia in presenza del minore che in funzione del progetto di crescita del figlio, il quale li osserva e ne emula i comportamenti, soprattutto quelli paterni”.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo d'ufficio del giudizio per la sospensione della responsabilità genitoriale pendente dinanzi al Giudice Minorile di Catanzaro, nonchè mediante CTU socio-pedagogica sul nucleo familiare
(con elaborato peritale redatto dalla dott.ssa depositato in Cancelleria in data Persona_3
6.4.2023).
Terminata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2023 (svoltasi mediante scambio di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 e 127 ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. G G Presidente dott.ssa T V G Giudice dott. S R Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 909/2019 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
20.11.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, e promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 197, presso lo studio dell'avv. A
P, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme CP_1 C.F._2
(CZ), via Trento n. 3, presso lo studio dell'avv. M C, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C G, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E CON
AVV. in qualità di curatore speciale e difensore del minore CP_2 Per_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ),
[...] C.F._3 piazza Mazzini n. 28;
TERZO CHIAMATO
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.6.2019 e ritualmente notificato, Parte_1
(in atto di matrimonio ), premesso che aveva contratto
[...] Persona_2 matrimonio concordatario con in Lamezia Terme (CZ) il 5.4.2009;
che dall'unione CP_1 coniugale era nato un unico figlio, (il 9.3.2009);
che la convivenza con il coniuge era Per_1 divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali;
che la ricorrente era disoccupata e alla ricerca di una occupazione lavorativa;
tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva che il
Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sè, la determinazione degli incontri padre non collocatario – minore secondo quanto indicato in ricorso, l'assegnazione della
1
casa coniugale a sè e la determinazione dell'obbligo, a carico del resistente, di corrisponderle un assegno mensile pari ad euro 900,00 per il suo mantenimento e pari ad euro 500,00 al mese per il sostentamento del figlio minorenne da rivalutarsi annualmente secondo gli indici , Per_1 Org_1 oltre alla percentuale del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio minore.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa , aderendo alla domanda avversaria di CP_1 separazione domandando, in ogni caso, l'addebito della separazione alla moglie per il compimento di condotte violente e aggressive nei suoi riguardi;
chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita padre-figlio minore nei termini indicati in comparsa costitutiva, il rigetto di tutte le altre richieste formulate dalla ricorrente, dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di euro 400,00 al mese per il sostentamento del figlio minore Per_1 oltre alla metà delle spese straordinarie effettuate per il figlio minorenne.
All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 21.11.2019, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) autorizzava i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
2) disponeva l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
4) disciplinava i tempi e i modi del regime degli incontri padre-figlio minore;
5) poneva a carico del resistente un assegno mensile pari ad euro 150,00 per il mantenimento della ricorrente e di euro 350,00 al mese per il sostentamento del figlio minore da corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese, Per_1 rivalutabili ex lege secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlio minorenne.
Rimetteva, quindi, le parti davanti al Giudice Istruttore, dinanzi al quale le parti ribadivano sostanzialmente tutte le proprie precedenti richieste, ad eccezione che per la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente nei riguardi della controparte.
Dopo alcuni rinvii concessi alle parti per verificare la possibilità di mutare il rito e così addivenire ad una separazione consensuale, a seguito di richiesta di modifica delle statuizioni presidenziali avanzata dal resistente, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 25.7.2022, così disponeva: “1) accoglie la richiesta di parte resistente di modifica delle statuizioni presidenziali e per l'effetto: - affida in via esclusiva a il figlio minore collocando il minore presso il CP_1 Per_1 padre e regolando le frequentazioni tra madre e figlio minore come meglio specificato in parte motiva;
- assegna la casa coniugale a il quale vi abiterà con il figlio minore CP_1 contestualmente revocando la precedente assegnazione dell'abitazione familiare a Per_1 [...]
- revoca l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore posto a carico Per_2 Per_1 del padre;
-dispone che versi mensilmente al resistente, a titolo di contributo al Persona_2 mantenimento dei figlio minore l'assegno mensile di euro 150,00 con pagamento da Per_1 effettuarsi al domicilio del resistente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, il pagamento delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per il figlio minore;
- dispone che il Servizio Sociale di Lamezia Terme ponga in essere un'attività di vigilanza e di osservazione frequente e costante del nucleo familiare in questione trasmettendo entro
e non oltre il 21.11.2022 relazione informativa sull'andamento delle relazioni familiari e, in particolare, in ordine alla situazione socio-familiare del minore, alla sua serenità, alla capacità della
2
madre di stare in relazione con il figlio minore e alla effettiva messa in atto delle competenze genitoriali da parte di madre e padre;
-conferma per il resto l'ordinanza presidenziale del
7.11.2019”. A seguito della trasmissione, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., da parte del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro degli atti relativi al procedimento n. 1854/2022 R.G.V.G. relativo alla richiesta del
Pubblico Ministero Minorile di adozione di ogni provvedimento a supporto e tutela del minore
con sospensione della responsabilità genitoriale materna, il Tribunale, con Persona_1 ordinanza del 9.6.2023, confermava la nomina dell'avv. quale curatore speciale del CP_2 minore assegnandole termine fino al 28.7.2023 per il deposito di sintetiche note Persona_1 difensive nell'interesse del predetto minore.
Con memoria difensiva del 26.7.2023 si costituiva il curatore speciale del minore Per_1
che domandava al Tribunale di disporre: “1) un percorso per la sig.ra di
[...] Per_2 disintossicazione, anche mediante ricovero presso una struttura specializzata per il recupero dalle sostanze alcolemiche e di psicoterapia atta a rimuovere le cause della dipendenza e porti alla ricostruzione della sua personalità, in funzione di una ripresa del rapporto con il figlio duratura e positiva nell'interesse del minore ad una sana ed armoniosa crescita;
2) un percorso, costante, di psicoterapia per il papà, che ha il contatto diretto con il figlio minore, al fine di fornire al genitore gli strumenti per focalizzarsi più sui bisogni personali che economici del figlio, così da sostenerlo e rafforzarne la personalità e le competenze, anche scolastiche, in vista dell'inizio del nuovo percorso formativo ( si è iscritto alla scuola superiore presso l'istituto tecnico di ragioneria Per_1 [...] Org_
”);
3) un percorso di psicoterapia per il minore, con uno psicoterapeuta specialista dell'età evolutiva che, considerato il periodo pienamente adolescenziale che sta attraversando lo Per_1 aiuti a rielaborare il proprio vissuto e a rafforzare la propria personalità così da consentirgli di affrontare anche il rapporto, non facile al momento, con la madre senza doverla escludere dalla sua vita;
4) ad entrambi i genitori di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità o di mediazione familiare, che li conduca al maggiore rispetto reciproco e a rivedere le modalità di comunicazione, sia in presenza del minore che in funzione del progetto di crescita del figlio, il quale li osserva e ne emula i comportamenti, soprattutto quelli paterni”.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo d'ufficio del giudizio per la sospensione della responsabilità genitoriale pendente dinanzi al Giudice Minorile di Catanzaro, nonchè mediante CTU socio-pedagogica sul nucleo familiare
(con elaborato peritale redatto dalla dott.ssa depositato in Cancelleria in data Persona_3
6.4.2023).
Terminata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2023 (svoltasi mediante scambio di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 e 127 ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della
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