Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 23

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 23
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 23
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2789 / 2017 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta dell'1 ottobre 2024 con i termini di cui all'art.
190 c.p.c.
, e vertente
TRA
IO ER (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Sergio
Maragoni, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE - opponente
E
- BANCA FI S.p.A. (C.F. 02505630109) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, per procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA – opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta dell'1 ottobre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.


PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 28 aprile 2017 IO ER proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 487/17, emesso dal Tribunale di Latina in data 23 febbraio 2017, notificato il 20 marzo 2017, con il quale, su ricorso n.R.G. n. 6911/16 di NC FI S.p.A., gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 49.980,16 a titolo di saldo debitore derivante da due contratti di finanziamento stipulati con la GO AT
S.p.A., oltre interessi moratori come da domanda, spese e competenze della procedura monitoria. Parte opponente deduceva:
a) la nullità del contratto n. 5267766010700030 ex art.117 TUB per mancata sottoscrizione del richiedente;

b) il disconoscimento di qualunque apposizione autografa non riconducile a IO
ER;

c) l'applicazione di saggi di interesse oltre il limite consentito dalla legge, tenuto conto di tutti gli oneri sopportati in connessione con l'erogazione del credito, anche del costo relativo alle polizze assicurative;

d) la necessità di una corretta determinazione dell'esatto ammontare del debito, depurato degli interessi superiori al tasso legale;

e) illiceità nella condotta dell'intermediario finanziario della Agos AT S.p.A., il quale, nonostante la consapevolezza della situazione debitoria del LA, spingeva il cliente alla sottoscrizione del finanziamento con la rassicurazione che il denaro sarebbe servito per coprire la pregressa posizione debitoria.
Per quanto dedotto, concludeva chiedendo, previa opposizione alla provvisoria esecutorietà, la revoca del decreto ingiuntivo n. 487/17 con condanna della società opposta alla restituzione delle somme già versate;
in via subordinata, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce della nullità delle clausole inerenti gli interessi;
vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva con comparsa in data 18 ottobre 2022 la BANCA FI S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
a) che il decreto ingiuntivo n. 487/2017 veniva emesso in virtù di due distinte linee di credito, un contratto di finanziamento personale n. 45944210 con saldo debitorio di €
43.752,50 ed un contratto n. 5267766010700030 di apertura di linea di credito revolving da utilizzarsi a mezzo carta di credito con saldo debitorio di € 6.227,66;

b) che il credito azionato è stato ceduto pro soluto in data 15.11.2012 da GO Spa a
NC FI Spa, la quale, con raccomandata del 27.02.2013 comunicava all'interessato
l'intervenuta cessione;

c) che devono ritenersi provate perché non contestate ex art.115 c.p.c. la stipula e la sottoscrizione dei contratti, la ricezione della somma finanziata, l'inadempimento alla propria obbligazione restitutoria, le singole voci dell'estratto conto analitico del rapporto;

d) quanto al contratto n. 5267766010700030, la genericità del disconoscimento formulato e la sua inammissibilità, non avendo l'opponente negato l'esecuzione del contratto né di aver per 2 anni corrisposto le rate del credito pattuite contrattualmente (doc. 11 fasc. mon.);

e) l'infondatezza del disconoscimento alla luce del raffronto delle firme risultanti dai documenti consegnati dal LA alla NC (doc. 2,8, fasc. mon), conformi e riconducibili alla stessa mano sottoscrittrice;

f) a riprova dell'esecuzione del contratto, di chiedere l'emissione di ordine di esibizione nei confronti di NC Unicredit spa, banca di appoggio del debitore, dei bonifici eseguiti da GO PA in favore del sig. LA, dettagliati in atti;

g) che l'odierno opponente si limitava alla corresponsione solamente di 15 rate del finanziamento n. 45944210 in luogo delle 120 rate concordate contrattualmente;

h) la legittimità delle condizioni economiche praticate e il difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere la presunta usurarietà degli interessi applicati;

i) che nel conteggio del TAEG non possono essere include le spese per le coperture assicurative documentalmente indicate come “facoltative e/o opzionali”, la cui adesione è frutto di spontanea determinazione dell'opponente;

j) che i TAEG pattuiti nel contratto n. 45944210 (8,73%) e nel contratto n.
5267766010700030 (16,428%) risultano inferiori alle soglie d'usura per tempo previste dalla NC d'Italia;

k) la carenza di legittimazione passiva in capo a NC IS con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito essendo mera cessionaria del credito e non anche del contratto;

l) l'infondatezza e carenza di riscontro probatorio delle eccezioni di illegittimità dei comportamenti asseritamente tenuti dall'intermediario finanziario;

m) che anche per tale eccezione NC FI è priva di legittimazione passiva;

n) di aver depositato i titoli giustificativi del credito azionato, contratto di finanziamento
(docc. 2, 8 fasc. mon.), copia dell'atto di cessione dei crediti (doc. 3 fasc. mon.), estratti conto analitici relativi ad entrambi i rapporti (docc. 6, 11 fasc. mon.);

o) quanto al contratto n. 45944210 NC IS ha quantificato il proprio credito quale sommatoria tra quota in sola linea capitale delle rate scadute e non pagate alla data della decadenza dal beneficio del termine (€ 1309,99) + capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine (€ 29.084,68), per un complessivo importo di €
30.475,67;

p) che su tale importo, epurato da ogni forma di interessi, sono stati applicati gli interessi moratori come da prospetto di calcolo degli interessi (doc. 7 fasc. mon);

q) con riguardo al contratto n.5267766010700030, dalla documentazione risulta un saldo debitorio finale, alla data del 30.11.2015, di € 6.227,26, sul quale NC IS, quale favor debitoris, ha ritenuto di non richiedere l'applicazione di qualsivoglia interesse moratorio;

r) il credito azionato in via monitoria non è in alcun modo contestato;

s) che l'opposizione non è corredata da alcuna prova scritta né sostenuta da prova di pronta soluzione.
Per quanto dedotto, parte convenuta opposta concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, accertato e dichiarato che il sig. LA ER è debitore della somma di € 49.980,16, e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel giudizio, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi, competenze e spese;
in via ulteriormente subordinata, nella eventualità in cui il Tribunale dovesse ritenere la fondatezza del disconoscimento avversario quanto al contratto n. 5267766010700030 e venisse accertata la nullità dello stesso, ferma la condanna dell'opponente al pagamento
delle somme dovute in forza del contratto n. 45944210 pari ad € 43.752,50, condannare il
LA alla restituzione della minor somma di € 4.938,00, o della diversa somma accertata in corso di causa, di cui lo stesso si è ingiustamente arricchito;
in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva di NC FI con riferimento alla domanda restitutoria e risarcitoria formulata dall'opponente;
in subordine respingerla;
con vittoria di spese e compenso professionale.
All'udienza del 5 dicembre 2017 il giudice, rilevato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta né di pronta soluzione, accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed assegnava alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
All'udienza del 5 aprile 2018 il giudice, preso atto preso dell'esito negativo del tentativo di mediazione (verb.29.03.2018), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c..
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
In particolare, parte convenuta opposta, con memoria di cui al secondo termine ex art.186
c.6 c.p.c.
, nel ribadire l'infondatezza del disconoscimento avversario della sottoscrizione del contratto n. 5267766010700030, rilevava come fosse evidente dal semplice raffronto dei doc. 8 e del doc. 2 (fasc.mon) che le sottoscrizioni apposte a nome del sig. LA risultassero identiche tra loro, pur avendo il SC disconosciuto le une e non le altre;
formulava comunque istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto n.
5267766010700030 del 13.09.2011, riprodotto in forma autentica (sub doc. 8) con riserva di produzione in originale previa
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