Trib. Bari, sentenza 13/11/2024, n. 4643
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4678/2017 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente tra
TO AS in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante della
Commercial Business S.r.l., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Pizzuto e Monica
Di Cerbo,
Opponenti contro
Ispettorato d'Area Metropolitana di Bari-Bat (già Ispettorato territoriale del lavoro di
Bari), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Dott.ssa Paola Pesce,
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.2024, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 18.3.2017 TO AS in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante della Commercial Business S.r.l. ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 22137 prot. n. 11827 del 10.2.2017 emessa dalla
pagina 1 di 6
Direzione territoriale del lavoro e notificata il 16.2.2017, a mezzo della quale, a seguito del primo accesso ispettivo effettuato il 14.4.2011 nei confronti della Commercial Business
S.r.l. e dei successivi accertamenti conclusi il 6.3.2012, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 35.760,80 (di cui € 26,80 per spese di notifica) per la violazione delle seguenti disposizioni:
“A) art. 3, comma 3 della legge 23.04.2002 n. 73, sostituito dall'art. 36 bis, comma 7 della legge n. 248/2006, in vigore dal 12/8/2006 per aver impiegato i sotto indicati lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria per un totale di 513 giornate effettivamente svolte - La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis comma 7 della legge 248/2006, nell'importo da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
1) NG RA nt. il 27/8/1949 occupato dal 30/6/2008 al 31/3/2010 per 453 gg.
2) NA NA nato il [...] occupato dal 7/7/2008 al 17/9/2008 per 60 gg;
B) Art. 9 bis, comma 2 Legge n. 608/1996, modificato dall'art. 6 D.Lgs. 297/2002, sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge 296/2006, per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'impiego entro il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, l'assunzione dei lavoratori sopra citati – la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 276/2003 nell'importo da euro 100,00 ad euro
500,00 per ogni lavoratore;
C) Art. 4 bis, comma 2 del D.Lgs. 181/2000, come sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.
Lgs. 297/2002 e modificato dall'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 (in vigore dal 25/6/2008), per non aver consegnato ai dipendenti in calce indicati, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
o copia del contratto individuale di lavoro - (la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 276/2003 nell'importo da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato);
1)NG RA nt. il 27/8/1949 occupato dal 30/6/2008;
2) NA NA nt. il 22/2/1976 occupato dal 7/7/2008;
3) LI EO LI nt. il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4678/2017 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente tra
TO AS in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante della
Commercial Business S.r.l., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Pizzuto e Monica
Di Cerbo,
Opponenti contro
Ispettorato d'Area Metropolitana di Bari-Bat (già Ispettorato territoriale del lavoro di
Bari), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Dott.ssa Paola Pesce,
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.2024, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 18.3.2017 TO AS in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante della Commercial Business S.r.l. ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 22137 prot. n. 11827 del 10.2.2017 emessa dalla
pagina 1 di 6
Direzione territoriale del lavoro e notificata il 16.2.2017, a mezzo della quale, a seguito del primo accesso ispettivo effettuato il 14.4.2011 nei confronti della Commercial Business
S.r.l. e dei successivi accertamenti conclusi il 6.3.2012, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 35.760,80 (di cui € 26,80 per spese di notifica) per la violazione delle seguenti disposizioni:
“A) art. 3, comma 3 della legge 23.04.2002 n. 73, sostituito dall'art. 36 bis, comma 7 della legge n. 248/2006, in vigore dal 12/8/2006 per aver impiegato i sotto indicati lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria per un totale di 513 giornate effettivamente svolte - La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis comma 7 della legge 248/2006, nell'importo da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
1) NG RA nt. il 27/8/1949 occupato dal 30/6/2008 al 31/3/2010 per 453 gg.
2) NA NA nato il [...] occupato dal 7/7/2008 al 17/9/2008 per 60 gg;
B) Art. 9 bis, comma 2 Legge n. 608/1996, modificato dall'art. 6 D.Lgs. 297/2002, sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge 296/2006, per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'impiego entro il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, l'assunzione dei lavoratori sopra citati – la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 276/2003 nell'importo da euro 100,00 ad euro
500,00 per ogni lavoratore;
C) Art. 4 bis, comma 2 del D.Lgs. 181/2000, come sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.
Lgs. 297/2002 e modificato dall'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 (in vigore dal 25/6/2008), per non aver consegnato ai dipendenti in calce indicati, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
o copia del contratto individuale di lavoro - (la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 276/2003 nell'importo da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato);
1)NG RA nt. il 27/8/1949 occupato dal 30/6/2008;
2) NA NA nt. il 22/2/1976 occupato dal 7/7/2008;
3) LI EO LI nt. il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi