Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 363
Sentenza
28 gennaio 2025
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 102/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
OR ON LL (C.F. [...]), nato a [...] il
11/05/1963 rappresentato e difesi dall' avv. Francesco Paragliola (C.F. [...]) e domiciliato come in atti;
- OPPONENTE –
E
ITACAPITAL S.R.L. (C.F. 10977720969), a mezzo del procuratore KRUK ITALIA S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. [...]) e Andrea Ornati
(C.F. [...]), domiciliata come in atti;
-OPPOSTA–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 31.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 4.1.2023 TO CE RE ha convenuto in giudizio
Itacapital s.r.l. al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 4159/2022, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord il 16.10.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 34.659,97, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. 10273021867880 stipulato
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con Fiditalia e del contratto di credito revolving n. 141374 stipulato con GO, rapporti per i quali
Itacapital si è dichiarata cessionaria ex latere creditoris.
L'opponente in particolare ha lamentato: la carenza di legittimazione di Itacapital s.r.l., per non aver dimostrato la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria;
la carenza di legittimazione di
RU TA s.r.l. quale procuratore di Itacapital per assenza della relativa documentazione, nonché con riferimento alla mancata iscrizione nell'elenco dell'art. 106 TUB;
la nullità dei contratti per mancata consegna della copia al cliente;
la nullità delle clausole vessatorie relative al contratto n .
141374;
la mancata prova del credito vantato e l'applicazione di interessi usurari.
Si è costituita Itacapital s.r.l., e per essa il suo procuratore RU TA s.r.l., eccependo preliminarmente la tardiva iscrizione a ruolo della causa e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 31.10.2024, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
In secondo luogo deve ribadirsi la tempestività dell'iscrizione a ruolo della presente opposizione, come già chiarito con l'ordinanza del 31.7.2023. Infatti parte opponente ha dimostrato di aver tempestivamente inviato l'atto introduttivo per l'iscrizione a ruolo, la quale però non si è perfezionata per “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente” e quindi per causa ad egli non imputabile (cfr. produzione del 6.7.2023). Tanto è vero che lo stesso opponente, successivamente, ha depositato istanza di rimessione in termini ex art. 153
c.p.c. provvedendo ad inviare un nuovo deposito telematico.
Infine occorre esaminare l'eccezione con cui l'opponente ha lamentato la mancata dimostrazione del potere in capo a RU TA di agire quale procuratore di Itacapital per il recupero dei suoi crediti, nonché la mancata prova dell'iscrizione di RU TA nello speciale elenco previsto all'art. 106 TUB, condizione necessaria per poter agire per la riscossione giudiziale dei crediti.
La doglianza è infondata.
Itacapital ha infatti dimostrato di aver conferito a RU TA s.r.l. il potere di agire in giudizio per la riscossione dei suoi crediti, producendo la seguente documentazione:
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- atto notarile del 5.7.2016 con cui Itacapital ha conferito a Credit base international s.r.l. procura speciale a “riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società è e diventerà titolare e diritto collegati” nonché a “gestire e /o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate
o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai crediti nei confronti dei debitori ceduti…” (cfr. all. 2 al fascicolo monitorio);
- estratto della Gazzetta ufficiale del 18.2.2017 dove è pubblicato l'avvsio di cessione tra
BA IF s.p.a. e Itacapital, nell'ambito della quale Itacapital ha conferito a Credit base international s.r.l. il ruolo di special servicer nell'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti oggetto della cessione (ivi compreso, come si vedrà infra, quelli oggetto di causa, cfr. all. 1 al fascicolo monitorio);
- atto notarile del 22.6.2017 di fusione per incorporazione di Credit base international s.r.l. in
RU TA s.r.l., con subentro dell'incorporante in tutte le ragioni diritti, obblighi e impegni di quest'ultima (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio).
Quanto alla mancata iscrizione di RU TA nell'albo ex art. 106 TUB, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e