Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 71

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 71
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 71
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7803/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7803/2019 promossa da:
IS IT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PIERACCIONI
DONATA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Firenze, via Aretina n. 154R, presso il difensore;

ATTORE/OPPONENTE contro
LO SPV S.R.L. (P.IVA 04934510266), rappresentata da TR LY S.P.A.
(P.IVA 10311000961), in persona del procuratore EA Malquori, con il patrocinio dell'avv.
ANDREA PORTA DEL LUNGO (C.F. PRTNDR CD612O), elettivamente domiciliata in Firenze, via Gino Capponi n. 30, presso il difensore;

CONVENUTO/OPPOSTO

CONCLUSIONI

Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
- NEL MERITO:
• rilevare la decadenza della garanzia fideiussoria e, per l'effetto, che venga ritenuto ampiamente spirato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, decaduta la NE SPV srl dal promuovere ogni azione nei confronti del fideiussore oggi opponente.
pagina 1 di 17 Ovvero, sussistendo i requisiti di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare l'estinzione della garanzia.
Conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo oggi opposto;

• dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della società convenuta per interessi, spese e commissioni perché eccedente il c.d. tasso soglia nonchè, ex art. 1815, comma 2,
c.c., essendo stati convenuti interessi usurari, dichiarare la nullità della clausola che tali interessi prevede e tutti gli interessi previsti;

• accertato che il mutuo presenta un tasso di interesse indeterminato per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, dichiarare la nullità del medesimo o, in subordine, dichiarare dovute le minor somme emerse nella allegata perizia.
Con vittoria di spese, funzioni e onorari”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, per i titoli e le causali dedotte:
NEL MERITO IN TESI:
Per tutto quanto in narrativa dedotto, rigettare l'opposizione proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, nonché poiché sfornita di prova alcuna e respingere la medesima, con conferma in ogni sua parte del D.I. opposto n. 51353/19 e con ogni conseguenziale pronunzia.
NEL MERITO IN IPOTESI:
Ritenuta l'opponente debitrice della NE SPV srl per i titoli e le causali di cui all'opposto decreto, da aversi in questa sede per integralmente riportate, condannare la medesima a pagare alla creditrice la complessiva somma di € 448.500,54 oltre interessi come da contratto, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da contratto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 13.4.2019 veniva notificato alla sig.ra IT IS, il decreto ingiuntivo n.
1353/2019, emesso in data 26.03.2019 dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, a favore della PENOLOPE SPV s.r.l., della somma di € 448.500,54. A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente deduceva di essere creditrice della suddetta somma, a titolo di saldo debitore, comprensivo di interessi, costi e spese, vantato in ragione di un contratto di mutuo fondiario ipotecario.
pagina 2 di 17
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra IT IS ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1353/2019, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- in data 16.10.2007, la CASSA DI RISPARMIO di Firenze aveva concesso un mutuo fondiario ai sigg.ri LL, EA ed IV, per un importo di Euro 260.000,00, ai fini dell'acquisto di un immobile, con annesso terreno agricolo, sito in Comune di Vicchio;

- per il suddetto mutuo fondiario, la IS aveva prestato fideiussione solidale a garanzia del totale pagamento di questo;

- l'immobile de quo, era stato oggetto di esecuzione immobiliare (R.G. n. 859/2012) – oggi estinta per mancanza di offerte -, nonostante i sigg,ri LL UL (fratello dei beneficiari del mutuo) e ET LL avessero presentato alla BANCA diverse offerte per poter definire la vicenda ed evitare la vendita dell'immobile all'asta (nello specifico, il pagamento dell'importo di Euro 80.000,00, ovvero l'acquisto dell'immobile al prezzo di Euro 20.000,00);

- le suddette offerte non venivano accettate dalla BANCA, che, dopo l'estinzione della procedura RGE 859/2012, ai seni e per gli effetti dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., aveva ceduto il credito de quo all'odierna parte opposta.
Posto ciò, nel merito, ha eccepito la nullità della garanzia prestata, in quanto conforme al c.d. schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale illecita, ovvero – in subordine – la nullità di date clausole (nello specifico, degli artt. 2, 6 e 8);
ha eccepito inoltre la decadenza della BANCA dal diritto di agire verso il garante, ex art. 1957 c.c..
Ha, altresì, dedotto, con riferimento al mutuo fondiario de quo, l'illegittima applicazione di interessi usurari, di anatocismo indebiti, nonché l'indeterminatezza dei tassi di interesse, domandando l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle relative clausole (per violazione degli artt. 117 TUB e 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c.)
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La LO SPV s.r.l., regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha contestato l'applicazione di anatocismo indebiti, rivendicando, per il resto, la piena legittimità degli addebiti effettuati in relazione a tutte le contestazioni sollevate, contestando
l'esistenza di profili di contrarietà a norme imperative, ovvero di indeterminatezza delle clausole.
Ha, altresì, escluso la decadenza della garanzia fideiussoria, essendo stato l'art. 1957 c.c. espressamente derogato nell'accordo raggiunto con la sig.ra IS.
pagina 3 di 17
Ha, pertanto, contestato le domande attore, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, all'udienza del 1°/12/2020, l'Ufficio ha assegnato i termini di cui l'art. 183, comma 6, c.p.c..
Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Sull'eccezione di nullità della fideiussione

L'eccezione di nullità della fideiussione è infondata, per le ragioni che seguono.
È opportuno ripercorrere (in maniera sintetica) l'evoluzione della problematica delle fideiussioni redatte secondo il modello ABI.
Il suddetto modello, predisposto dall'Associazione Bancaria ITna e da quest'ultima messo a disposizione delle singole banche, costituiva uno schema negoziale contenente una serie di clausole che disciplinavano il costituendo rapporto contrattuale con il cliente tenuto a prestare la garanzia fideiussoria.
L'applicazione costante ed uniforme del suddetto schema negoziale nei rapporti con il cliente – fideiussore ha dato vita, nel corso degli anni, ad una vera e propria prassi per gli istituti di credito.
Senonché, nel 2005, con provvedimento n. 55, la Banca d'IT ha dichiarato illegittime alcune clausole del suddetto modello, in quanto ritenute espressione di intese restrittive della concorrenza e pertanto, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, lesive del divieto posto dall'art.

2. L. 287/1990.
In particolare, il provvedimento della Banca d'IT ha fatto esplicito riferimento alle clausole n.
2, 6 e 8 del modello ABI, le quali, imponendo eccesivi oneri in capo al fideiussore, finiscono per squilibrare in maniera consistente il rapporto contrattuale a favore della banca.
L'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevede infatti che il fideiussore sia tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
l'art. 6

(noto anche come “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957”) invece dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito
pagina 4 di 17 verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
infine, l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, stabilendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

In virtù del citato provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005, si pone pertanto il problema di individuare le conseguenze e i possibili riflessi, sul contratto di fideiussione, della violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, di cui sono espressione dette clausole.
In merito, si sono susseguiti nel corso del tempo vari indirizzi giurisprudenziali.
Un primo orientamento, perlopiù minoritario, tende ad escludere che la nullità dell'intesa “a monte” possa inficiare la validità del contratto di fideiussione “a valle”, con la conseguenza che il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi