Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 654

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 654
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 654
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2484/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Barbara Pola, Parte_1 C.F._1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Silvia Pignatti CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;

- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;

- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 15/12/2015, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto cronol. n. 3430/2015 del 23/12/2015;

- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;

- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la
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separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.

1.12.1970 n.
898);

- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto. Avendo un figlio minore, entrambi i genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente luogo di residenza e/o domicilio.
2) Il figlio minore resta collocato prevalentemente ed avrà la residenza, anche anagrafica, presso la madre, in Concordia s/S (MO) Via Mazzini n. 85.
3) La responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori i quai assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore , in relazione Persona_1
alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle sue
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