Trib. Bolzano, sentenza 14/10/2024, n. 440
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Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa J DN Presidente rel. dott.ssa D P G
dott. S T G ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n. 74/87),
R.G. n. 2520/2024 tra:
Parte_1
con l'avv. proc. dom. dott. DE CARLO MARIKA, giusta delega in atti
e
Controparte_1
con l'avv. proc. dom. dott. BUTTI MARA, giusta delega in atti
e
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con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTO
STEFANO DI CADORE il 18/12/2004 da
, nato a MERANO (BZ) il 19/04/1979 Parte_1
e
, nata a AURONZO DI CADORE (BL) il 29/01/1972 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santo Stefano di
Cadore, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 9 ,
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Parte II , Serie A , dell'anno 2004 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori;
le decisioni della vita quotidiana saranno prese in autonomia da quel genitore, presso il quale il figlio si trova in quel momento. Le decisioni di notevole importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
Il figlio minore rimane collocato prevalentemente presso Per_1
l'abitazione della madre, presso la quale manterrà la residenza anagrafica.
Il padre avrà con sé il figlio nei seguenti periodi: Per_1
in ogni momento previo accordo con la madre ed in ogni caso nei dodici giorni al mese tendenzialmente consecutivi in cui sarà a riposo dal lavoro;
per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
vedrà il figlio la metà delle vacanze di Natale, curando che il figlio Per_1
trascorra alternativamente il 24 presso un genitore ed il 25 presso
l'altro, ad anni alterni alternativamente le vacanze di Carnevale con quelle di Pasqua e di Ognissanti;
Il tutto in ogni caso compatibilmente con le esigenze e gli impegni lavorativi del padre, nonché della madre.
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Il padre si impegna a comunicare alla madre un piano di lavoro con indicazione dei dodici giorni mensili, in cui indicativamente sarà a riposo dal lavoro ogni mese e potrà dedicarsi al figlio, consegnandolo alla moglie entro la fine dell'anno precedente.
I coniugi danno atto che con riferimento all'anno 2024 in corso, hanno già concordato i periodi in cui il minore starà tendenzialmente con il padre.
2. La figlia , già maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_2
indipendente, frequenta l'università online di scienze motorie e sportive, potrà decidere liberamente presso quale genitore pernottare e verrà mantenuta direttamente dal genitore presso il quale si tratterrà.
3. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
per il figlio l'importo mensile di Euro 500,00.-, in favore della Per_1
sig.ra , in via anticipata entro il quinto giorno di ogni Controparte_1
mese, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli Indici Astat della
Provincia Autonoma di Bolzano, prima rivalutazione giugno 2025, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
4. Le spese straordinarie per i figli, mediche, scolastiche, culturali, sportive (come da protocollo di intesa del Tribunale di Bolzano dd.
06.09.2018 a cui i coniugi si richiamano), saranno a carico integrale del padre. Con la precisazione che le spese straordinarie mediche non mutuabili e scolastiche da sostenersi per i figli sono dovute come da
Protocollo dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano dd. 06/09/2018, mentre sono dovute solo se concordate, le altre spese straordinarie per attività
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sportive, ricreative, di tempo libero, di formazione extrascolastica.
Quest'ultime, dunque, qualora non previamente concertate e nel caso di disaccordo saranno a carico del genitore che le vorrà sostenere.
5. L'assegno unico universale ed i sussidi pubblici per la famiglia ed il figlio minore saranno percepiti
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