Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2024, n. 642
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3046 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1990, rappresentata e difesa dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
13/09/1987, rappresentato e difeso dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la loro figlia relativi all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione della inclinazione, capacità e aspirazione della stessa, nel rispetto altresì del sistema dei valori di entrambi i genitori. Concordano altresì che la stessa mantenga la collocazione prevalente presso la residenza della madre;
3) Il padre, il quale trasferisce la propria residenza altrove, trascorrerà con sua figlia un pomeriggio a
settimana in un arco temporale che va dalle ore 16/18 al mattino successivo, compreso
l'accompagnamento a scuola, sforzandosi sempre di conciliare detto tempo da passare con sua figlia con gli impegni anche di quest'ultima, nonché un weekend ogni due, dalle ore 16/18 del venerdì fino al lunedì mattina, compreso l'accompagnamento a scuola e, comunque, in qualsiasi momento previo preavviso telefonico e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e il tempo libero di sua figlia oltre che gli impegni della sig.ra Ciascun genitore trascorrerà con la figlia i sette giorni Pt_1
durante le vacanze scolastiche invernali in periodi comprendenti, alternativamente, il giorno di
Natale, dal 24 dicembre e fino al 26 dicembre, ovvero il periodo dell'ultimo dell'anno dal 30 dicembre al primo gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
Durante il periodo delle vacanze estive della figlia trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi non oltre il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3046 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1990, rappresentata e difesa dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
13/09/1987, rappresentato e difeso dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la loro figlia relativi all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione della inclinazione, capacità e aspirazione della stessa, nel rispetto altresì del sistema dei valori di entrambi i genitori. Concordano altresì che la stessa mantenga la collocazione prevalente presso la residenza della madre;
3) Il padre, il quale trasferisce la propria residenza altrove, trascorrerà con sua figlia un pomeriggio a
settimana in un arco temporale che va dalle ore 16/18 al mattino successivo, compreso
l'accompagnamento a scuola, sforzandosi sempre di conciliare detto tempo da passare con sua figlia con gli impegni anche di quest'ultima, nonché un weekend ogni due, dalle ore 16/18 del venerdì fino al lunedì mattina, compreso l'accompagnamento a scuola e, comunque, in qualsiasi momento previo preavviso telefonico e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e il tempo libero di sua figlia oltre che gli impegni della sig.ra Ciascun genitore trascorrerà con la figlia i sette giorni Pt_1
durante le vacanze scolastiche invernali in periodi comprendenti, alternativamente, il giorno di
Natale, dal 24 dicembre e fino al 26 dicembre, ovvero il periodo dell'ultimo dell'anno dal 30 dicembre al primo gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
Durante il periodo delle vacanze estive della figlia trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi non oltre il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi