Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 9
Sentenza
7 gennaio 2025
Sentenza
7 gennaio 2025
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Testo completo
N. RG. 1037/2021
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1032/2021
promossa da:
MA NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SPINELLI STEFANIA e dell'avv. MORGAGNI LUCA ([...]) VIA A. DE
GASERPI N. 35 48121 RAVENNA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SPINELLI STEFANIA GEMINIANI SPA (C.F. 02318430390), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI
STEFANIA e dell'avv. MORGAGNI LUCA ([...]) VIA A. DE GASPERI N. 35 48121 RAVENNA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SPINELLI STEFANIA
ATTORI
contro
AN PA (C.F. 01333250320), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI GIAN
PAOLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO G. GARIBALDI N. 10
48018 FAENZA presso il difensore avv. NOVELLI GIAN PAOLO
NI LI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BEDEI
GIANNI e dell'avv. elettivamente domiciliato in C/O AVV. RUBBOLI RICCARDO ' VIA RAVEGNANA 35 RAVENNA presso il difensore avv. BEDEI GIANNI
(C.F. 02052510407), con ASTORIA SNC DI NI NA E C. il patrocinio dell'avv. BEDEI GIANNI e dell'avv. elettivamente domiciliato '
RAVENNA presso il difensore in C/O AVV. RUBBOLI RICCARDO VIA RAVEGNANA 35 avv. BEDEI GIANNI
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione di udienza del
26.6.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.)
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, MA NI,
in proprio e quale legale rappresentante di GEMINIANI PA, ha
convenuto in giudizio NI RI, ST s.n.c. di IO
NA e C. e Allianz spa al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro
stradale, verificatosi in data 25.8.2019 alle ore 20:10 in EN
lungo la SS 16.
1.1 In particolare, parte attrice ha allegato che:
- in data 25.08.2019, alle ore 20:10, si trovava alla guida del veicolo BMW Serie 5 M550d xdrive Frozen Black, limited edition,
targato FV073DE concesso in uso da BMW Bank GmbH e assicurato con Allianz S.p.A. (polizza n. 112412021) e stava percorrendo,
unitamente alla sua famiglia, la SS16 con direzione di marcia Rimini
EN;
il convenuto RI, alla guida del veicolo Ford Ecosport targato
- EZ562CC di proprietà di ST S.n.c. di IO NA e
-
assicurato con Allianz S.p.A., sopraggiungeva lungo la SS 16 C. e dall'opposta direzione di marcia, da EN a Rimini, con traffico incolonnato, quando, giunto nei pressi del km 157+800, tratto di strada curvilineo destrorso, mentre il traffico riprendeva la
marcia, perdeva il controllo del veicolo in accelerazione, andando
a superare ed urtare il veicolo che lo precedeva e, successivamente
all'urto, invadeva la corsia di marcia opposta e finiva per urtare violentemente il veicolo condotto dall'attore;
- l'urto frontale-laterale si verificava nella corsia che conduce a Ravenna, tra la parte frontale del veicolo del convenuto e la
fiancata sinistra del veicolo BMW Serie 5 M550d xdrive condotto dal
Sig. NI;
- a seguito del sinistro, l'attore veniva, trasportato presso il
Presidio Ospedaliero di Lugo, ove rimaneva ricoverato con la diagnosi di "Trauma cranico non commotivo con millimetrica iperdensità a livello del III ventricolo" e "abrasioni e contusioni multiple", per poi essere dimesso il successivo 27.08.2019;
all'esito dei rilievi della Polizia Stradale di EN emergeva chiara responsabilità del convenuto nella causazione del la sinistro, per non aver mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
Ha quindi affermato la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.
Quanto al ristoro dei danni, ha dedotto di aver già ricevuto dall'impresa assicuratrice convenuta la somma di euro 3.000 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale ed euro 3.000 a titolo di ristoro del danno patrimoniale, e di agire per gli ulteriori danni patrimoniali e non subiti, che non gli sono stati riconosciuti dalla compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale, e
segnatamente:
Massimo NI, ha indicato seguenti danni di natura
patrimoniale:
- € 1.100,00, pari al costo dell'ecotassa versata nell'anno 2019,
- € 1.256,39, pari al costo sopportato per il soccorso stradale;
al relativamente veicolo poi andato distrutto nel sinistro,
utilizzato per soli 4 mesi;
- € 16.649,79, pari al danno patrimoniale sopportato in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing inaspettatamente
а causa dell'antieconomicità della avvenuta dopo soli pochi mesi
-
incidentato;B importo derivante dalla riparazione del veicolo
sommatoria di: i) € 13.000,00, pari al valore commerciale del veicolo
Mercedes CLS 350 De targato EL041HV dato in permuta al momento della conclusione del contratto di leasing avente ad oggetto il veicolo incidentato;
ed ii) € 3.649,79, pari ai costi inutilmente sopportati per il leasing, calcolati considerando l'anticipo di € 26.840,00 e i canoni addebitati da BMW Bank GmbH sino al mese di novembre 2019
per complessivi € 4.208,07, dedotto il rimborso riconosciuto all'atto della risoluzione dalla BMW per € 27.398,28;
leasing,- € 3.934,56, pari all'incremento di prezzo del nuovo
stipulato successivamente al sinistro, determinato dall'incremento del tasso di interesse annuo e del Taeg applicati da BMW Bank GmbH;
importo calcolato considerando l'incremento mensile della rata di
leasing per € 81,97 moltiplicato per 48 mesi, in ragione della durata del contratto;
- € 1.293,20, pari al costo richiesto dalla concessionaria BMW dove stata ricoverata l'auto, per lo smantellamento delle partiè
deteriorate dal sinistro che occultavano la vista dei componenti sottostanti ai fini della valutazione della riparazione;
- € 3.786,72, pari all'incremento dei costi di assicurazione in quanto si è visto costretto ad assicurare il veicolo con una classe di merito superiore;
per un totale di € 28.059,66 e, quindi, dedotto l'acconto versato da Allianz S.p.A. per l'importo di € 3.000,00, con un danno patrimoniale complessivo di € 25.098,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Mentre con riferimento ai pregiudizi di tipo non patrimoniale ha domandato un importo non inferiore ad euro 5.000 per tutti i disagi e le limitazioni, anche nello svolgimento della propria attività
lavorativa oltre che negli spostamenti quotidiani e alla vita di relazione, subiti durante i quattro mesi in cui si trovato il forte shock sprovvisto di un proprio autoveicolo nonché per emotivo riportato in conseguenza del sinistro, che gli ha impedito di mettersi alla guida per ben due mesi.
- NI S.p.A. ha formulato domanda di ristoro dei seguenti danni di natura patrimoniale:
- € 1.916,04, pari al costo del canone di locazione finanziaria
dell'auto aziendale Audi