Trib. Milano, sentenza 23/04/2024, n. 4426

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 23/04/2024, n. 4426
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4426
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 40943/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 40943/2022, promossa con atto di citazione notificato in data 18.10.2022

DA
E.IN.2 ENERGIE INNOVATIVE 2 s.r.l. (C.F. 02739250732), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Galleria del Corso n. 1 presso l'avv. Filippo Arata, l'avv. Beatrice Gelmi e l'avv. Fiammetta Giuliani, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla citazione,
ATTRICE

CONTRO
UNICREDIT s.p.a. (C.F. 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Verona Vicolo Cieco Agnello n. 1 presso l'avv.
Giovanni Ferrini, che la rappresenta e difende per procura generale in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di IRS. pagina 1 di 25
L'attrice ha così concluso:
Nel merito, in via principale:
− accertare e dichiarare, stante l'assenza della funzione di copertura e la conseguente violazione degli artt. 1322, co. 2 e 1325 c.c., la nullità del Contratto di IRS e per l'effetto condannare Unicredit S.p.A. alla restituzione in favore di E. IN.2 Energie Innovative 2 S.r.l. della somma di Euro 1.552.170,00, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta congrua;

− accertare e dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e comunque l'illiceità della causa del Contratto di IRS per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare
Unicredit S.p.A. alla restituzione in favore di E. IN.2 Energie Innovative 2 S.r.l. della somma di Euro 1.552.170,00, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta congrua;

− accertare e dichiarare, stante la violazione dell'art. 1325 c.c. e dell'art 23, co. 2, TUF, la nullità del Contratto di IRS per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare Unicredit S.p.A. alla restituzione in favore di E. IN.2 Energie Innovative 2 S.r.l. della somma di Euro 1.552.170,00, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta congrua;
Nel merito, in via subordinata:

− accertare e dichiarare l'inadempimento di Unicredit S.p.A. agli obblighi sulla medesima incombenti per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare l'odierna convenuta alla restituzione in favore di E. IN.2 Energie Innovative 2 S.r.l. della somma di Euro 1.552.170,00 o di
Euro 1.221.625,00, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta congrua;
In via istruttoria: in caso di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, sottoporre al consulente tecnico i seguenti quesiti:

1) “descriva il CTU le caratteristiche, natura, contenuto e meccanismo di funzionamento del Contratto di IRS, pronunciandosi altresì sui rischi specifici di tali strumenti e, in particolare, di quello prescelto dalle parti, specificando quali fossero i rapporti negoziali cui si riferiva il Contratto di IRS”;

2) “indichi il CTU i requisiti essenziali del Contratto di IRS, con particolare riferimento a quelli necessari per determinare il contenuto delle prestazioni cui sono obbligate le parti per effetto della sua conclusione”;

3) “indichi il CTU le prestazioni a cui le parti sono obbligate per effetto della conclusione del Contratto di IRS specificando, in particolare, se l'obbligo di corrispondere il valore del mark to market al momento della conclusione del contratto o nei casi di estinzione anticipata rappresenti, al pari dello scambio dei flussi di cassa, una prestazione contrattuale vincolante per la Società”;

4) “dica il CTU se, in ragione dell'indebitamento complessivo della Società verso la convenuta o verso terzi e delle specifiche del Contratto di IRS descritto ai punti precedenti, il Contratto di IRS – alla luce dei requisiti imposti dalla Determinazione della Consob del 26 febbraio 1999 – abbia assolto alla funzione di copertura per è stato stipulato specificando, in particolare, se per effetto del Secondo
Accordo Modificativo del Contratto di Leasing, il Contratto di IRS sia incorso nel fenomeno dell'over- hedging a causa l'importo del nozionale superiore rispetto all'importo del debito sottostante oggetto di copertura;

5) “quantifichi il CTU, ove fosse riscontrato un disallineamento tra le caratteristiche del Contratto di IRS e il Contratto di Leasing, l'incidenza di tale disallineamento, indicando i maggiori o minori importi ad esso riconducibili e che la Società non avrebbe pagato e/o incassato in presenza di un allineamento perfetto”;

6) “verifichi il CTU se la Banca abbia indicato nel Contratto di IRS il valore iniziale del Mark to market e la formula matematica per procedere al relativo calcolo, accertandone la correttezza sulla scorta dei valori indicati nel corso del rapporto contrattuale;
in mancanza accerti se, sulla scorta di quanto convenuta, sia possibile determinare in maniera univoca il criterio di calcolo matematico
pagina 2 di 25 finanziario per la determinazione del mark to market, accertandone la corrispondenza rispetto ai valori indicati da parte convenuta”;
7) “verifichi il CTU se i costi effettivamente posti a carico della società erano corrispondenti alla previsione contrattuale e soprattutto se erano conoscibili e quantificabili al momento della stipula del

Contratto di IRS e in quale misura abbiano alterato il grado di esposizione al rischio della società”;

“qualora risultasse la presenza di costi occultati alla società attrice, il CTU provveda a quantificarli economicamente”;

8) “accerti il CTU la presenza, all'interno dei Contratto di IRS, di tutte le informazioni necessarie a rappresentare correttamente i termini di ciascuna delle operazioni concluse, con particolare riferimento alle indicazioni relative al fair value e ai rischi sottesi agli strumenti e agli scenari probabilistici”;

9) “valuti il CTU l'idoneità e l'adeguatezza del Contratto di IRS e la sua capacità di perseguire l'obiettivo di coprire la Società dai rischi di rialzo del tasso di interesse applicato sul Contratto di Leasing”;

10) “dica il CTU se, all'epoca della stipulazione del contratto per cui è causa, fossero disponibili altri strumenti finanziari idonei a perseguire l'interesse della Società e meno rischiosi”;

11) “nel caso in cui (i) il Contratto di IRS presenti caratteri speculativi ovvero non abbia avuto finalità di mera copertura, oppure (ii) se in base alle previsioni disponibili l'IRS abbia generato flussi di cassa negativi, oppure ancora (iii) sia assente la formula matematica per il calcolo del mark to market ovvero non vi siano dei criteri per poterlo determinare univocamente, provveda il CTU a ricalcolare tutte le cedole dello swap in funzione di quanto pattuito”. In ogni caso:
− con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e accessori di legge”.
La convenuta ha così concluso:
Nel merito: respingere, nel miglior modo, le domande tutte proposte dalla Società attrice con l'atto di citazione che ha instaurato il presente giudizio.
In subordine: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistere qualsivoglia responsabilità di UniCredit spa nei confronti della società attrice in relazione ai fatti dedotti nell'atto di citazione, accertare e dichiarare il concorso causale della condotta della Società attrice., con conseguente graduazione della responsabilità risarcitoria della Banca ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., e limitazione del quantum risarcibile nei limiti del danno, in denegata ipotesi, imputabile in via esclusiva ad UniCredit S.p.a.;
con esclusione di qualsivoglia obbligo risarcitorio di UniCredit S.p.a. in relazione ai danni eventualmente ritenuti sussistenti che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., determinando il quantum del preteso danno risarcibile nei limiti dell'effettivo pregiudizio concreto ritenuto provato e imputabile alla Banca.

In ogni caso: condannare la Società attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, comprensive di accessori di legge e contributo forfetario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.10.2022 la società E.IN.2 ENERGIE
INNOVATIVE 2 s.r.l. ha convenuto in giudizio la banca UNICREDIT s.p.a. esponendo pagina 3 di 25
che:
-in data 1.12.2010 ha sottoscritto il contratto di leasing n. 1303999 per l'importo complessivo di euro 12.552.250,00;

-in data 22.2.2012, dopo essere stata qualificata come cliente al dettaglio, ha sottoscritto il contratto quadro e il contratto di Interest Rate Swap n. 2767727;

-il contratto di leasing è stato soggetto a due modifiche, la prima in data 26.3.2013 e la seconda, per effetto della quale si è verificata la non corrispondenza del nozionale del contratto IRS con il capitale residuo del leasing, in data 7.7.2014;

-il contratto di IRS prevede le seguenti condizioni:
a) durata dall'1.3.2012 all'1.3.2022 e nozionale di riferimento pari ad euro 8.815.656,00;

b) l'esponente avrebbe dovuto corrispondere, in via mensile posticipata, il tasso pari al
2,26% e la convenuta il tasso Euribor 3 mesi, rilevato nei due giorni lavorativi antecedenti la data di inizio di ciascun periodo cedolare;

c) la liquidazione dei rispettivi pagamenti sarebbe avvenuta con scadenza mensile;

d) i costi a carico del cliente sarebbero stati pari a euro 150.000,00 (pari all'1,70% del nozionale) per remunerazione della convenuta ed euro 15.000,00 (pari all'0,17% del nozionale) per oneri di gestione del rischio di mercato;

-ha fatto effettuare una perizia econometrica all'esito della quale sono state riscontrate le seguenti violazioni:
a) il contratto di IRS ha assolto solo in parte la funzione di copertura che aveva indotto
l'esponente alla sottoscrizione;

b) sono stati omessi l'indicazione e la modalità di determinazione del valore mark
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