Trib. Avellino, sentenza 14/03/2024, n. 292
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 61/2021
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. C Parte_1
D , con il quale è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, alla via Donato Anzani n.
10;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2021 la ricorrente in qualità di erede di 1/3 del profesore
impugnava il provvedimento n. 00087747 del 29 novembre 2016 con il quale il Parte_2
Controparte_2
a firma del Dirigente R G e posto aveva richiesto la
[...] restituzione delle somme corrisposte per un imponibile di euro 44.582,10 in virtù della sospensione cautelare facoltativa dal servizio con la privazione della retribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l'amministrazione evocata in giudizio
e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dall'istante ed esaurita la discussione mediante deposito di note scritte, la causa è decisa come da sentenza.
Il ricorso si ritiene fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
1
E' incontestato che il , invece, ha subito la irrogazione della misura soltanto per un reato Parte_2
(violenza sessuale) per il quale ha avuto l'assoluzione con sentenza del Tribunale di Benevento.
n. 147/2018.
Parte ricorrente rileva che il provvedimento di irrogazione, stante la gravità dei fatti contestati al
, doveva, ai sensi dell'art. 55bis, comma 9-quater del decreto legislativo n. 165/2001, Parte_2 essere assunto dall' istituito presso l' Controparte_3 Controparte_4
(cass. civ. sez. VI, 27.08.2021 n. 23524;
cass. civ. sez. lav. 20/11/2019 n. 30226;
cass.
[...] civ. sez. lav. 31.10.2019 n. 28111;
cass. civ. 24.03.2017 n. 7687;
cass. civ. sez. lav. 07/06/2016
n. 11632;
cass. civ. sez. lav. 04/12/2013 n. 27128;
cass. civ. sez. lav. 25/07/2011 n. 16190 cass. civ. sez. lav. 30/09/2009 n. 20981;
cass. civ. sez. lav. 26/11/2015 n. 24517) e non invece dal dirigente scolastico.
La doglianza si ritiene fondata ratione temporiis.
Preliminarmente deve osservarsi che in merito all'esercizio del potere disciplinare in ambito scolastico, sul piano delle competenze, la novella del 25 maggio 2017 n. 75 ha espressamente previsto che “per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Se tuttavia la norma in esame risulta chiara nell'attribuire la competenza al DS per le sanzioni di minore gravità e nei limiti della sospensione fino a 10 giorni, vi sono stati numerosi dubbi in merito al riparto di competenza dinanzi a comportamenti che si presentino “a cavallo” delle competenze tra i due organi (Ds e UPD) o a fronte di sanzioni conservative diverse da quelle generalmente previste dai CCNL o dal vecchio testo dell'art. 55-bis (sospensione fino, od oltre i
10 gg.).
Ebbene, al fine di dirimere ogni incertezza, è intervenuta Cassazione n. 28111 del 31.10.2019, affermando: “Proprio in ragione della ratio che nel impiego pubblico contrattualizzato sottende
i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 61/2021
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. C Parte_1
D , con il quale è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, alla via Donato Anzani n.
10;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2021 la ricorrente in qualità di erede di 1/3 del profesore
impugnava il provvedimento n. 00087747 del 29 novembre 2016 con il quale il Parte_2
Controparte_2
a firma del Dirigente R G e posto aveva richiesto la
[...] restituzione delle somme corrisposte per un imponibile di euro 44.582,10 in virtù della sospensione cautelare facoltativa dal servizio con la privazione della retribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l'amministrazione evocata in giudizio
e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dall'istante ed esaurita la discussione mediante deposito di note scritte, la causa è decisa come da sentenza.
Il ricorso si ritiene fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
1
E' incontestato che il , invece, ha subito la irrogazione della misura soltanto per un reato Parte_2
(violenza sessuale) per il quale ha avuto l'assoluzione con sentenza del Tribunale di Benevento.
n. 147/2018.
Parte ricorrente rileva che il provvedimento di irrogazione, stante la gravità dei fatti contestati al
, doveva, ai sensi dell'art. 55bis, comma 9-quater del decreto legislativo n. 165/2001, Parte_2 essere assunto dall' istituito presso l' Controparte_3 Controparte_4
(cass. civ. sez. VI, 27.08.2021 n. 23524;
cass. civ. sez. lav. 20/11/2019 n. 30226;
cass.
[...] civ. sez. lav. 31.10.2019 n. 28111;
cass. civ. 24.03.2017 n. 7687;
cass. civ. sez. lav. 07/06/2016
n. 11632;
cass. civ. sez. lav. 04/12/2013 n. 27128;
cass. civ. sez. lav. 25/07/2011 n. 16190 cass. civ. sez. lav. 30/09/2009 n. 20981;
cass. civ. sez. lav. 26/11/2015 n. 24517) e non invece dal dirigente scolastico.
La doglianza si ritiene fondata ratione temporiis.
Preliminarmente deve osservarsi che in merito all'esercizio del potere disciplinare in ambito scolastico, sul piano delle competenze, la novella del 25 maggio 2017 n. 75 ha espressamente previsto che “per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Se tuttavia la norma in esame risulta chiara nell'attribuire la competenza al DS per le sanzioni di minore gravità e nei limiti della sospensione fino a 10 giorni, vi sono stati numerosi dubbi in merito al riparto di competenza dinanzi a comportamenti che si presentino “a cavallo” delle competenze tra i due organi (Ds e UPD) o a fronte di sanzioni conservative diverse da quelle generalmente previste dai CCNL o dal vecchio testo dell'art. 55-bis (sospensione fino, od oltre i
10 gg.).
Ebbene, al fine di dirimere ogni incertezza, è intervenuta Cassazione n. 28111 del 31.10.2019, affermando: “Proprio in ragione della ratio che nel impiego pubblico contrattualizzato sottende
i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve
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