Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 959
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'esito della camera di consiglio del 10.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.12886 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
NI LI avv. OCCHIGROSSO I
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE avv. LANZILAO A
conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2023 90160 898 77 000 notificata in data 18.9.2023 nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata deducendo l'infondatezza dell'azione anche in rito.
Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Deve preliminarmente osservarsi che l'opposizione proposta ha ad oggetto l'intimazione sopra individuata e che essa riguarda il pagamento di molteplici cartelle di pertinenza della Cassa
Forense nei termini individuati in dettaglio a pag.1 del ricorso.
1.2. Ciò posto, va subito evidenziato che l'opposizione proposta, avendo ad oggetto l'intimazione sopra individuata, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019), dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D lgs n.
46/1999 art. 49, comma 1. E' noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D. lgs., ex artt. 11 e 12. Il DPR
602/1973 art. 50 comma 2, come modificato dal cit. D. lgs. n. 46/1999 art.16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, (cfr. art.29 d.lgs n. 46/1999 per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme
ordinarie). A norma del suddetto art. 617 cpc, l'opposizione de qua si doveva quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento.
1.3. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9 912/2001;
11251/1996). Risulta pacificamente dagli atti (ricorso) che nella specie l'intimazione gravata è stata notificata il 18.9.2023, come ammesso dallo stesso istante a pag. 1 del ricorso mentre il ricorso è stato depositato in data 17.11.2023. Non è stato, quindi, osservato il termine perentorio di venti giorni previsto dal ridetto art. 617 cpc, (nel testo novellato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del
2005) sicchè l'opposizione è inammissibile in parte qua, in adesione all'eccezione sollevata dall'Agenzia intimata nella relativa memoria (cfr. pag.4) (cfr. in termini ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro,
12/11/2008, n. 27019; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 11-05-2010, n. 11338; Cass. 20.7.01 n. 9912;
Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent., 26/11/2018).
2. Non può sottacersi comunque che la doglianza attorea afferente all'omissione della notifica dei titoli predetti ha natura formale e come tale doveva dedursi comunque nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2015, n.15116; Tribunale Novara sez. lav.,
10/10/2023, n.222). Anche sotto tale profilo, l'opposizione è inammissibile.
3.1. Infondata è anche la doglianza mossa dall'opponente circa la maturata prescrizione nel lasso temporale tra la notifica degli atti presupposti e l'intimazione gravata.
3.2. Va evidenziato a riguardo che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando