Trib. Salerno, sentenza 12/07/2024, n. 1549

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 12/07/2024, n. 1549
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1549
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo



TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 6607/2023 Cont. Lav. vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Valentina Piraino e Antonino M. Grillo, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso come in atti.
RESISTENTE

CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, Parte_1
adiva il Giudice di Salerno, quale Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il proprio
1
diritto a vedersi riconosciuto le ferie e i riposi previste dalla legge
23 dicembre 1977, n. 937(c.d. festività soppresse), maturate e non godute relative all'anno scolastico 2020/21, in particolare dal
01/09/2020 al 08/07/2021;
nonché il diritto alle indennità sostitutive per non aver potuto godere di ferie e riposi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva riguardante il riposo compensativo, non goduto dal docente, derivante dall'assolvimento dell'incarico di “Presidente dell'Ufficio elettorale n. 152” del comune di svolto nelle giornate e CP_1
nelle ore specificate al punto 3 del ricorso. Conseguentemente, se del caso alternativamente anche a titolo risarcitorio, condannare
l'amministrazione convenuta a quantificare le indennità sostitutive dovute per il mancato godimento delle ferie e delle giornate di riposo (c.d. festività soppresse) e del mancato riposo compensativo non goduto per l'assolvimento dell'incarico di
“Presidente dell'Ufficio elettorale n. 152” e pertanto erogare in proprio favore le relative somme. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi agli avvocati costituiti.
Si costituiva il che concludeva: In via principale e nel CP_1
merito: respingere tutte le domande svolte dal ricorrente, per i motivi di cui al presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att., c.p.c. a mente del quale nelle liquidazioni delle spese a favore delle p.a., se assistite dai propri dipendenti, “si applica la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione
2
dell'udienza del 09.07.2024, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
Il ricorso deve esser accolto per i motivi che seguono.
Con decreto prot. n. 14679 dell'8/07/2021 dell' di , al CP_1
sig. , in servizio dal 02/09/2019 presso il , Parte_1 CP_4
veniva revocato il ruolo per la scuola Primaria.
Il succitato decreto invitava i Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità/servizio a procedere alla risoluzione dei contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al
31/08/2021 ed alla contestuale trasformazione dei contratti in questione in un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno
2021, nei confronti dei docenti che risultavano assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale al 31/08/2021.
Il dirigente scolastico del procedeva, pertanto, alla revoca CP_4
del ruolo del docente con decreto prot. n. 1930 del 12/07/2021.
Successivamente, il docente impugnava innanzi al Giudice del lavoro di i provvedimenti prima citati, ma il Tribunale adito CP_1
rigettava sia la domanda cautelare che quella di merito, confermando la legittimità dell'azione amministrativa. Con
l'odierno ricorso l'istante richiede di accertare il proprio diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e delle festività soppresse e non godute;
nonché il diritto all'indennità sostitutiva per non aver goduto del riposo compensativo avendo svolto l'attività di presidente di seggio di cui all'art. 1 della l. 69/1992.
Orbene, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della
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