Trib. Marsala, sentenza 11/06/2024, n. 474
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Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 446 /2024
Oggi 11/06/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse di dall'avv. MILAZZO Parte_1
nonché della memoria di costituzione del Controparte_1
[...]
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice C I, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 446/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. R M ( per Email_1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore e CP_2 Controparte_3
C.F. ), in persona del dirigente pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Serena Montanti,
funzionario ministeriale in servizio presso l' provincia di Controparte_3 CP_3
( Email_2
RESISTENTI
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
* * *
Il Tribunale,
2
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
alla corresponsione in favore della predetta della c.d. carta docenti per le finalità CP_4
di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
Cont 3) 3) condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv.
Milazzo dichiaratasi antistataria in € 1.030,00 oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come
per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente
a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma
121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado);ha esposto che il
D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015,
individua quali destinatari della suddetta somma i soli “docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali” e non anche i docenti a tempo
determinato;ha contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione degli
artt. 2, 3, 35 e 97 Cost., delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 25 del
D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020, chiedendo quindi, di condannare le
amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme mediante assegnazione della
“Carta elettronica” accreditando sulla detta carta l'importo nominale di € 1.500,00.
Il e l' , con memoria Controparte_1 Controparte_3
difensiva tempestivamente depositata, hanno contestato la fondatezza del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
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Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Il thema decidendum sottoposto dalla docente a questo Tribunale consiste nel verificare
se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i
destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia
conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che
forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato
che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Persona_1
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a
tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr.
ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, punto 39). Persona_1
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di
non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera
diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale
trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018,
[...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non Org_1
discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle
differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo
indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018,
[...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha Org_1
inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico
o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3,
punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di
fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si
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possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5
giugno 2018, , C-574/16, punto 48). Organizzazione_1
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il
rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri
oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi
possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento
delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti
alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica
sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che la ricorrente rientra nella
nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro: invero, la ricorrente è stata assunta dal in qualità di Controparte_1
docente e ha prestato attività lavorativa nel corso degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 (cfr. documentazione in atti).
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla
natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego”
ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale
deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015,
tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria
tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso
il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità
mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti
5 impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1
altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva
prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…) La circostanza che la carta elettronica possa
essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla
formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al
procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C.
450/2021, punti 35 ss).
Inoltre, la situazione della ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura
del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con
quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni
ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di
qualificazione delle proprie competenze professionali.
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i
docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione CP_1
dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”
(art. 3 del D.P.C.M. del 2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale
con l'erogazione della Carta elettronica;i docenti a tempo determinato, pur avendo un
eguale diritto dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun
sostegno economico.
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che
sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un
livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la
qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022).
Tale disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata;né pare potersi
sostenere l'assunto del convenuto secondo cui la Carta del docente sarebbe uno CP_1
strumento per compensare la “maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli
docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale
obbligatoria, strutturale e permanente” atteso che la Carta è erogata - per lo stesso valore
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nominale - ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i
quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del
rapporto.
Sicché, è stato affermato che paradossalmente “a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei
docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività
didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non
beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la
loro formazione professionale” (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare
irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del
C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto
scuola del 27 novembre 2007.
Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del
personale docente e che il è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che CP_1
garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello
a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che
“L'aggiornamento è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso
è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
connessioni interdisciplinari;come approfondimento della preparazione didattica;come
partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”;l'articolo 28 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi
di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in
quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità,
anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27
novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti,
risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
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Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura
del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche belle
modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in
un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr.
ordinanza del 18 maggio 2022).
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone
in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella
parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo
e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta,
di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura
piena quello stesso beneficio.
Occorre adesso rilevare che i giudici di legittimità sono finalmente intervenuti a Sezioni
Unite (con sentenza pubblicata in data 27.10.2023, n. sezionale 4090/2023) per dirimere i
numerosi contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito e chiarire taluni aspetti relativi
al beneficio oggetto di ricorso.
Orbene il Consesso, dopo aver confermato la attribuibilità della carta docenti al personale
non di ruolo, per evitare discriminazioni con i lavoratori a termine, ha chiarito che:
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1. la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”
evidenzia la connessione temporale tra il sostegno alla formazione e la didattica,
calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima;
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