Trib. Venezia, sentenza 30/07/2024, n. 2739

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 30/07/2024, n. 2739
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 2739
Data del deposito : 30 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 7937/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7937/2022 promossa da EC SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI- CATA in persona del l.r. pro tempore Con l'avv. MARIO GREGIO ATTORE – OPPONENTE contro LL ND Con l'avv. ANDREA MARIO MARCHETTI CONVENUTA – OPPOSTA
Avente ad oggetto: contratto d'opera intellettuale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come note per la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10 gennaio 2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 05.10.2022 EC
RL (inde anche: EC), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n.
1352/2022, depositato e pubblicato in cancelleria in data 22.06.2022, concesso
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provvisoriamente ed immediatamente esecutivo chiedendone, per i motivi di rito e nel merito argomentati in atti, la revoca con declaratoria di non debenza delle somme da esso recate.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta contestava l'opposizione attorea, della quale chiedeva la reiezione per ragioni di rito e nel merito.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, le parti pre- cisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art.
281 quinquies c.p.c.
, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'opposizione è improcedibile, in quanto tardiva.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 05.10.2022 la EC
RL (d'ora in poi per brevità EC), in persona del suo legale rappre- sentante pro tempore, spiegava opposizione avverso il ricorso per decreto ingiun- tivo n. 1352/2022, depositato e pubblicato in cancelleria in data 22.06.2022, noti- ficato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 18.07.2022 a mezzo pec e successivamente oggetto di esecuzione mobiliare (procedimento n. RGE
1783/2022) pendente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio e successi- vamente definito con ordinanza di assegnazione somme, prodotta agli atti, dopo il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Cpc e di opposizione all'ese- cuzione ex art. 615 C.p.c., decisione anche questa divenuta definitiva – a mezzo del quale il predetto intestato Giudice del Tribunale di Venezia aveva ingiunto alla stessa NO di pagare, senza dilazione, per i titoli dedotti in ricorso, la somma di Euro 7.620,00, oltre interessi e spese legali come liquidate in decreto. Unitamente alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto della domanda di opposizione, la O- bloc formulava altresì, contestuale domanda di revocazione ex artt. 656 e 395 n.1 cpc.
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In disparte ogni altra considerazione, le eccezioni pregiudiziali svolte dall'espo- nente, in particolare sulla tardività e decadenza dell'opposizione e della svolta do- manda di revocazione, sono assorbenti e – in quanto fondate in fatto e in diritto – devono trovare accoglimento.
L'opposizione odierna si fonda sulla circostanza che la NO LS non sarebbe stata validamente messa a conoscenza sia del decreto ingiuntivo che degli atti con- seguenti e successivi, e ciò per un comportamento doloso messo in atto dalla dott.ssa Andreoli, la quale avrebbe impedito alla NO LS di accedere alla sua pec e di essere messa al corrente delle azioni svolte dalla medesima nei suoi con- fronti.
Tale circostanza è tuttavia smentita dai documenti offerti in produzione, tra cui anche l'intervenuta corrispondenza tra le parti ed il comportamento tenuto dalla debitrice.
In primo luogo va ricordato che sussiste un obbligo e lege dell'imprenditore di mu- nirsi di una casella pec, a tutti gli effetti per avere il proprio domicilio digitale non solo ai fini fiscali, ma anche ai fini del corretto esercizio dell'attività svolta. Tale obbligo è disciplinato dal
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