Trib. Treviso, sentenza 04/11/2024, n. 1861

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 04/11/2024, n. 1861
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 1861
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4516/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa D R Presidente dott.ssa S M Giudice dott.ssa C B Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. STEFANIA MUGGIOLI


- ricorrente -

nei confronti di
c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. ARNOLD ZAGO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
In punto: separazione personale.
Con l'ordinanza del 25.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “La ricorrente pertanto, rinunciate le altre domande precisa le conclusioni come segue:

1. dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi.

2. accertata la giurisdizione del Tribunale di residenza del minore, disporsi l'affidamento super esclusivo di alla Per_1 madre con tempi di permanenza con il padre se da quest'ultimo richiesti, da determinarsi in accordo con la madre o per il tramite dei servizi sociali competenti;

3. disporsi un contributo al mantenimento del figlio nella misura Per_1 di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Treviso, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;

4. assegnarsi la casa familiare alla ricorrente;

5. spese di lite rifuse a favore dello Stato.

Per parte resistente: “voglia il Tribunale adito, - dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per separazione dei coniugi attesa la già intervenuta sentenza di divorzio emessa in data 11 dicembre 2023 dalla Corte d'appello di
Beni Mellal (Marocco) e conseguentemente revocare il provvedimento che ha disposto un assegno di mantenimento a carico del sig. - condannare la sig.ra ex art. 96 cpc per lite temeraria. Con vittoria di spese CP_1 Pt_2 diritti e onorari di lite.”
Per il PM intervenuto: visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con ricorso per separazione depositato il 4.8.2023, – ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato a fronte di domanda presentata il 4.5.2023 - agiva nei confronti di
, con cui aveva contratto matrimonio in data 16.12.2008 (atto trascritto in Controparte_1
Italia nel registro degli atti di stato civile del Comune di Treviso, atto n. 26, Parte 2, serie C, anno
2014). Allegava:
i) di aver contratto matrimonio con il resistente in Marocco il 16.12.2008;

ii) che dalla loro unione nasceva in data 22.4.2009 il figlio ;
Per_1
iii) vivere la famiglia a Treviso in alloggio ATER con contratto intestato al resistente e con canone di locazione di € 135,00 mensili;
iv) di lavorare part time con reddito di circa € 600,00 mensili ed essere il resistente saldatore con stipendio di circa € 1.800,00/2.000,00 mensili oltre tredicesima, oltre che percettore al 100 % dell'Assegno Unico ammontante ad almeno € 150,00 mensili;

v) non contribuire il resistente ai bisogni della famiglia e all'accudimento del figlio.
Chiedeva pronunciarsi la separazione, con affido condiviso del minore, collocamento prevalente presso di sé, assegnazione a sé della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita del padre e statuizione in capo a quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore versando l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso e oltre a € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, sempre rivalutabili ISTAT.
− All'udienza del 7.12.2023 la ricorrente compariva avanti al Giudice che, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto.
In tale udienza il difensore della ricorrente dava atto che il resistente risultava nel frattempo aver
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