Trib. Massa, sentenza 18/06/2024, n. 403
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Testo completo
VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 18.06.2024
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 1079/2023
ON IE
- PARTE ATTRICE -
POSTE ITALIANE
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 18/06/2024 davanti al giudice D.ssa Elisa Pinna (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft secondo le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia) viene chiamata la causa n. 1079/2023 e sono comparsi, tramite collegamento da remoto:
Per ON IE l'Avv. ROSSI;
Per POSTE ITALIANE S.P.A. l'Avv. MANNINI.
Il giudice dà atto che l'udienza odierna si tiene con collegamento da remoto tramite applicazione Microsoft Teams 365. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
1 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281-sexies c.p.c. SENTITE le parti, RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. ROSSI precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, depositando nota spese. Chiede altresì che gli interessi moratori a decorrere dal 07/03/2022, data in cui POSTE ITALIANE S.P.A. ha avuto conoscenza del provvedimento di restituzione. Chiede la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per essersi difesa con mala fede e colpa grave, viste le difese svolte, nonostante i documenti prodotti da parte ricorrente. Chiede la distrazione delle spese in favore del procuratore distrattario.
L'avv. MANNINI precisa le conclusioni come da memoria di costituzione, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Contesta le precisazioni formulate da controparte in quanto tardive e inammissibili ed anche lesive del diritto di difesa dell'odierna resistente.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo “Teams” è avvenuto regolarmente.
Il Giudice
2 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
D.ssa Elisa Pinna
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, all'udienza del 18/06/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 1079 dell'anno 2023, pendente
TRA ON IE, C.F. [...], DIFENSORE: Avv. ROSSI MASSIMO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA SOBBORGO EMILIANO 55 19038 SARZANA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
POSTE ITALIANE, C.F. 97103880585, DIFENSORE: Avv. MANNINI JESSICA, ,
3 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA PORTA ROSSA 8 50123 FIRENZE
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: restituzione somme di denaro oggetto di provvedimento di sequestro penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, ex art. 281-undecies c.p.c., ON IE conveniva dinanzi all'intestato Tribunale POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir “accertata la titolarità di IE ON delle somme depositate nel conto corrente n° 1047627219 e nella carta PostePay Evolution n° 5333.1710.9238.3963, accertato il provvedimento di dissequestro disposto dal GIP di Torino verso le somme precedentemente vincolate a giustizia, accertati i persistenti ed ingiustificati inadempimenti di POSTE ITALIANE S.P.A. volti ad impedire al ricorrente di usufruire del proprio danaro, condann[are] la Filiale “Carrara” di POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Carrara (MS), Via Mazzini 15, alla restituzione delle somme depositate nel conto corrente e nella carta PostePay intestati al ricorrente così come al pagamento degli interessi moratori decorrenti dall'1.10.2022”. Segnatamente, a sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduceva: i) di essere titolare del conto corrente postale n° 1047627219, nonché della carta Poste Pay Evolution n°5333.1710.9238.3963, rapporti contrattuali accesi presso l'agenzia di Carrara di POSTE ITALIANE S.P.A.;
ii) che entrambi i denari, in data 06/04/2020, erano stati posti sotto sequestro giudiziario nel corso di un indagine penale promossa dalla Procura della Repubblica di Torino (cfr. provvedimento di sequestro – docc. 1 e 2 ricorrente);
iii) che successivamente il G.I.P. di Torino aveva ordinato il dissequestro delle somme presenti nel conto corrente e nella Poste Pay Evolution disponendo la loro restituzione al legittimo proprietario (cfr. provvedimento di restituzione somme – docc. 3 e 4 ricorrente);
iv) di avere ricevuto la notificazione dei suddetti provvedimenti di dissequestro, a mezzo pec, in data 27/09/2022 (cfr. ricevuta consegna pec – docc. 5 e 6 ricorrente);
v) di avere formulato istanza di restituzione al Fondo Unico Giustizia (cfr. email inviate con FUG – doc. 7 ricorrente) e di avere, in seguito, preso contatto con l'ufficio postale di riferimento alfine di poter disporre dei propri danari;
vi) di avere consegnato alla filiale di riferimento di POSTE ITALIANE S.P.A. copia dei documenti ricevuti dal Tribunale di Torino dai quali emergeva la disposizione del dissequestro delle somme di sua proprietà;
vii) di non avere ottenuto risposta nonostante i ripetuti solleciti. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via pregiudiziale di rito “la nullità dell'atto introduttivo per intervenuta abrogazione dell'articolo 702 bis c.p.c e conseguentemente rigetti la domanda avanzata dal Sig. IE ON nei confronti di POSTE ITALIANE S.P.A.”;
ancora eccependo sempre
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 18.06.2024
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 1079/2023
ON IE
- PARTE ATTRICE -
POSTE ITALIANE
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 18/06/2024 davanti al giudice D.ssa Elisa Pinna (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft secondo le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia) viene chiamata la causa n. 1079/2023 e sono comparsi, tramite collegamento da remoto:
Per ON IE l'Avv. ROSSI;
Per POSTE ITALIANE S.P.A. l'Avv. MANNINI.
Il giudice dà atto che l'udienza odierna si tiene con collegamento da remoto tramite applicazione Microsoft Teams 365. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
1 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281-sexies c.p.c. SENTITE le parti, RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. ROSSI precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, depositando nota spese. Chiede altresì che gli interessi moratori a decorrere dal 07/03/2022, data in cui POSTE ITALIANE S.P.A. ha avuto conoscenza del provvedimento di restituzione. Chiede la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per essersi difesa con mala fede e colpa grave, viste le difese svolte, nonostante i documenti prodotti da parte ricorrente. Chiede la distrazione delle spese in favore del procuratore distrattario.
L'avv. MANNINI precisa le conclusioni come da memoria di costituzione, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Contesta le precisazioni formulate da controparte in quanto tardive e inammissibili ed anche lesive del diritto di difesa dell'odierna resistente.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo “Teams” è avvenuto regolarmente.
Il Giudice
2 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
D.ssa Elisa Pinna
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, all'udienza del 18/06/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 1079 dell'anno 2023, pendente
TRA ON IE, C.F. [...], DIFENSORE: Avv. ROSSI MASSIMO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA SOBBORGO EMILIANO 55 19038 SARZANA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
POSTE ITALIANE, C.F. 97103880585, DIFENSORE: Avv. MANNINI JESSICA, ,
3 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA PORTA ROSSA 8 50123 FIRENZE
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: restituzione somme di denaro oggetto di provvedimento di sequestro penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, ex art. 281-undecies c.p.c., ON IE conveniva dinanzi all'intestato Tribunale POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir “accertata la titolarità di IE ON delle somme depositate nel conto corrente n° 1047627219 e nella carta PostePay Evolution n° 5333.1710.9238.3963, accertato il provvedimento di dissequestro disposto dal GIP di Torino verso le somme precedentemente vincolate a giustizia, accertati i persistenti ed ingiustificati inadempimenti di POSTE ITALIANE S.P.A. volti ad impedire al ricorrente di usufruire del proprio danaro, condann[are] la Filiale “Carrara” di POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Carrara (MS), Via Mazzini 15, alla restituzione delle somme depositate nel conto corrente e nella carta PostePay intestati al ricorrente così come al pagamento degli interessi moratori decorrenti dall'1.10.2022”. Segnatamente, a sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduceva: i) di essere titolare del conto corrente postale n° 1047627219, nonché della carta Poste Pay Evolution n°5333.1710.9238.3963, rapporti contrattuali accesi presso l'agenzia di Carrara di POSTE ITALIANE S.P.A.;
ii) che entrambi i denari, in data 06/04/2020, erano stati posti sotto sequestro giudiziario nel corso di un indagine penale promossa dalla Procura della Repubblica di Torino (cfr. provvedimento di sequestro – docc. 1 e 2 ricorrente);
iii) che successivamente il G.I.P. di Torino aveva ordinato il dissequestro delle somme presenti nel conto corrente e nella Poste Pay Evolution disponendo la loro restituzione al legittimo proprietario (cfr. provvedimento di restituzione somme – docc. 3 e 4 ricorrente);
iv) di avere ricevuto la notificazione dei suddetti provvedimenti di dissequestro, a mezzo pec, in data 27/09/2022 (cfr. ricevuta consegna pec – docc. 5 e 6 ricorrente);
v) di avere formulato istanza di restituzione al Fondo Unico Giustizia (cfr. email inviate con FUG – doc. 7 ricorrente) e di avere, in seguito, preso contatto con l'ufficio postale di riferimento alfine di poter disporre dei propri danari;
vi) di avere consegnato alla filiale di riferimento di POSTE ITALIANE S.P.A. copia dei documenti ricevuti dal Tribunale di Torino dai quali emergeva la disposizione del dissequestro delle somme di sua proprietà;
vii) di non avere ottenuto risposta nonostante i ripetuti solleciti. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via pregiudiziale di rito “la nullità dell'atto introduttivo per intervenuta abrogazione dell'articolo 702 bis c.p.c e conseguentemente rigetti la domanda avanzata dal Sig. IE ON nei confronti di POSTE ITALIANE S.P.A.”;
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