Trib. Avellino, sentenza 19/11/2024, n. 1957

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 19/11/2024, n. 1957
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1957
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3080 dell'anno
2022
TRA
UG IC, nato ad [...] il [...], C.F.: [...], SE
AR, nata ad [...] il [...], C.F.: [...], UG BARBARA, nata ad [...] il [...], C.F.: [...], UG VERONICA, nata ad
Avellino il 12.02.1982, C.F.: [...], rappresentati e difesi dall'avv. Erminio Torella ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via Stanislao Esposito n. 4;

ATTORI
E
CONDOMINIO DI VIA CIRCUMVALLAZIONE N. 85, sito in Avellino alla via
Circumvallazione n. 85, in persona del legale rappresentante pro tempore Di Pietro Gaetano, C.F.:
80019040643, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Capriolo e Antonio Peluso ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Manfra n. 1/Q;

CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1.08.2022 OD LA, SE RM, OD AR,
OD CA hanno chiesto al Tribunale di Avellino di dichiarare la nullità o di annullare il punto
n. 1 della delibera assembleare del 2.05.2022, relativo all'approvazione dei rendiconti consuntivi per gli anni 2019, 2020 e 2021 e del preventivo per l'anno 2022. In punto di fatto, gli attori, proprietari di un'unità immobiliare facente parte del condominio convenuto, hanno esposto di aver ricevuto, in data
21.04.2022, l'avviso di partecipazione per l'assemblea da tenersi, in prima convocazione, il 29.04.2022 e, in seconda chiamata, il 02.05.2022, per discutere, fra l'altro, dell'approvazione dei rendiconti suindicati,
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di aver riscontrato poca chiarezza nei consuntivi e nei riparti allegati all'avviso di partecipazione, sia per la mancanza di alcuni componenti della rendicontazione (quali la nota sintetica di bilancio, la situazione dei debiti e dei crediti condominiali, il registro di cassa con l'indicazione delle fatture pagate), sia per
l'illegittimità di alcuni criteri utilizzati e di aver pertanto chiesto all'amministratore di poter visionare i relativi documenti contabili senza alcun riscontro. In punto di diritto, gli attori hanno denunciato la violazione del diritto all'informazione, per non essere state loro preventivamente fornite le indicazioni di cui all'art. 1129, comma 2, c.c., relative al locale dove trovare i registri condominiali, nonché ai giorni ed alle ore in cui poterne prendere visione ed ottenerne copia e per non aver potuto visionare la documentazione prima dell'assemblea;
il vizio di forma dei rendiconti condominiali per la mancanza della nota esplicativa richiesta dall'art. 1130-bis c.c. e dell'indicazione delle voci di spesa nel preventivo del 2022. In via subordinata, la parte attrice ha dedotto la nullità della delibera per illegittimità dei criteri di riparto utilizzati in violazione dell'art. 1123 c.c., censurando l'imputazione della spesa per energia elettrica per il 70% ai consumi delle pompe e per il 30% alla luce dei garage, perché non corrispondente ai consumi effettivi e perché la quota parte dell'energia elettrica non imputabile all'illuminazione dei garage si sarebbe dovuta ripartire secondo la tabella delle spese generali;
la ripartizione, contenuta nel consuntivo dell'anno 2021, della spesa dovuta alle opere di pitturazione ed alla manutenzione straordinaria delle canne fumarie del riscaldamento condominiale, perché tali lavori avrebbero riguardato solo le canne a servizio di alcuni appartamenti ed alle relative spese avrebbero dovuto concorrere solo i proprietari degli immobili al cui servizio detti impianti sono destinati;
l'inserimento
“schizofrenico” delle spese relative all'impianto citofonico, computate tra le spese generali solo nel consuntivo 2021;
la ripartizione nei consuntivi 2019 e 2020 delle spese di pulizia del fabbricato, suddivise in toto secondo i millesimi scala, laddove le stesse, riguardando anche altre parti comuni all'intero fabbricato, quali l'androne, il cortile, la corsia di accesso e di manovra del piano garage, avrebbero dovuto essere ripartite secondo differenti tabelle;
l'omessa indicazione, nel consuntivo 2021, delle spese di pulizia del fabbricato, e, in tutti i consuntivi, delle spese per la fornitura dell'acqua per il contatore presente nel fabbricato e per la gestione del servizio carrellati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2022 si è costituito in giudizio il condominio di via Circumvallazione n. 85, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma della validità della delibera controversa in relazione al punto dell'o.d.g. impugnato. In punto di fatto, il convenuto ha rilevato che la convocazione per l'assemblea con i relativi allegati è stata inviata ai condomini con congruo anticipo;
che l'attore OD LA ha inviato la richiesta di visionare i documenti contabili
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via p.e.c. il 29.04.2022, a ridosso della richiamata assemblea del 2.5.2022, non consentendo all'amministratore di poter fissare alcun appuntamento per i richiesti chiarimenti né per la visione della documentazione. Il convenuto ha, inoltre, evidenziato che il rendiconto, predisposto con l'ausilio di un software gestionale utilizzato a livello nazionale, è organizzato per tabelle e per conti, indica le modalità di ripartizione delle singole spese sulle tabelle di competenza, nonché il piano di riparto. La parte ha, poi, dedotto di aver prodotto la nota esplicativa ex art. 1130-bis c.c. in sede assembleare, fornendo una dettagliata spiegazione della stessa nella fase di discussione del rendiconto. Infine, la parte ha contestato
l'eccepita nullità della delibera rilevando che il criterio di ripartizione delle spese con imputazione al 70% per millesimi scala ed al 30% per box è stato adottato nel condominio sin dal rendiconto di gestione del
2014;
che, in seno all'assemblea del 09.11.2018, i condomini, all'unanimità dei presenti, avevano deliberato di applicare il predetto criterio per la redazione dei rendiconti successivi e che tale criterio è stato confermato con la delibera del 21.05.2019, per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2018, con la dissociazione di LA OD. Inoltre, la parte ha evidenziato che nessuna spesa relativa alle canne fumarie è stata inserita nel consuntivo di gestione 2021 o negli altri rendiconti approvati con la delibera del 02.05.2022 risultando relativa ad un intervento straordinario risalente al 2019. Relativamente alle spese di citofonia, la parte ha eccepito la carenza di interesse osservando che gli interventi di manutenzione hanno comportato un esborso per gli attori di € 2,78 per l'anno 2019 e di € 1,44 per
l'anno 2020.
Con le memorie depositate ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., gli attori hanno precisato di aver ricevuto in consegna, al momento dell'assemblea, solo “una criptica situazione economico/patrimoniale” non intelligibile ed errata ed hanno chiesto di disporre
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