Trib. Salerno, sentenza 24/01/2024, n. 114

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 24/01/2024, n. 114
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 114
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 16.1.2024, celebrata con le modalità di
cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1898 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
NE CO, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Scorza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
sito in Capaccio-Paestum, alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 17
Ricorrente
E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente p.t.;

Convenuto contumace
OGGETTO: Reddito di cittadinanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.3.2023 PE CO esponeva:
- che in data 13.10.2020 aveva presentato domanda per ottenere il Reddito di
Cittadinanza, avente n. di protocollo INPS-RDC-2020-3120398;

- che la suddetta istanza era stata accolta, per cui egli aveva iniziato a fruire
del beneficio de quo;

- che, tuttavia, il 26.4.2021 aveva ricevuto una nota con la quale l'Inps, sede di
Agropoli, gli aveva comunicato la revoca della suddetta prestazione;

- che detto provvedimento era stato adottato a seguito di accertamenti relativi
a presunte false dichiarazioni rese nella domanda presentata;

- che si era visto, quindi, costretto ad esperire azione giudiziale per ottenere
l'erogazione (recte: la conferma) del beneficio;

- che il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, con sentenza in data
14.6.2022, aveva accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il provvedimento di
revoca, condannando l'Inps all'immediato ripristino del beneficio e al
pagamento delle mensilità non corrisposte;

- che la suddetta pronuncia, notificata all'ente convenuto, era passata in
giudicato, non essendo stata da quest'ultimo appellata nel termine di legge;

- che, tuttavia, in data 22.12.2022, aveva ricevuto una prima comunicazione
da parte dell'Istituto previdenziale circa la revoca del beneficio di cui alla
domanda prot. n. INPS-RDC-2019-625953, datata 21.3.2019 e, nello stesso
giorno, altro avviso circa la revoca del medesimo beneficio per la richiesta da
lui presentata in data 13.10.2020, con la motivazione che l'istanza era stata
presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma
11, della legge nr. 26 del 2019;

- che aveva censurato, a mezzo pec del 20.1.2023 e per il tramite del suo
difensore, l'operato dell'Inps, deducendo che esso si era posto in palese
contrasto con il richiamato provvedimento giurisdizionale;

- che l'Inps, con pec datata 24.1.2023, aveva accolto le sue doglianze e
annullato in autotutela il provvedimento di revoca del beneficio relativo alla
domanda RDC 2019;

- che in virtù di tale annullamento, era venuta meno la ragione ostativa alla
concessione del beneficio di cui alla domanda del 13.10.2020;

- che, quindi, la decisione dell'Ente previdenziale era contra legem;

- che egli era in possesso di tutti i requisiti normativamente fissati per fruire del
beneficio del reddito di cittadinanza;

- che, in particolare, era conduttore di un immobile sito in Capaccio-Paestum,
alla via Provinciale Matinella n. 242, in forza di regolare contratto -
originariamente stipulato dalla madre AS LI IA - registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Agropoli l'11.3.2014 al nr. 449, serie 3, nel quale egli
era subentrato al momento del decesso della genitrice;

- che il suddetto accordo di locazione era stato prorogato sino al 28.2.2022 e,
in relazione allo stesso, egli aveva sempre versato il canone annuo
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