Trib. Catanzaro, sentenza 06/02/2024, n. 291

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 06/02/2024, n. 291
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 291
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' Org_1
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa M F, a scioglimento della riserva assunta in data 17 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3839/2023 proposto, da (CF: Parte_1
), nata in Perù il 29.12.1978 , rappresentata e difesa dall' Avv. F D C.F._1
S e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata;



- Ricorrente -

contro
, in persona del legali rappresentanti p.t(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Questore in carica (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ed entrambi CP_2
domiciliati ex lege nella sua sede legale di CP_2
-Resistente -
Oggetto: impugnativa avverso il decreto di diniego del visto emesso dalla Questura di in CP_2
data 18 agosto 2023 e notificato in data 21 agosto 2023, Cat. A12/Imm./2023/nr. 10,
PREMESSO CHE
1. Con ricorso ex art 281 undecies c.p.c. depositato in data 29/09/2023 Parte_1
proponeva opposizione contro il provvedimento del Questore di Catanzaro, con cui gli era stata Org rigettata la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino
In particolare l'Amministrazione procedente con nota del 08.05.2023 comunicava alla ricorrente di non poter accogliere la domanda di rilascio della carta di soggiorno in quanto la convivenza di fatto con un cittadino italiano non sarebbe contemplata tra le ipotesi previste dall'art. 10 L. 30/2007 perchè non equiparata al matrimonio ai sensi dell'art. 1, co. 36, della Legge n. 76/2016, invitandola
a presentare memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento.
1 2. La ricorrente, infatti, attraverso il suo difensore in data 23.5.2023 trasmetteva alla Questura di
a mezzo posta elettronica certificata, una memoria difensiva, , in cui documentava CP_2
l'iscrizione anagrafica della ricorrente nello stato di famiglia del convivente di fatto nonché
l'effettiva convivenza tra la cittadina extracomunitaria e il cittadino italiano allegando all'uopo certificato di convivenza di fatto registrata in data 19.5.2023 innanzi l'Ufficiale d'Anagrafe del
Comune di Maida (CZ) – (docc. 5-7).
Veniva, altresì, documentata la situazione alloggiativa della ricorrente e la disponibilità economica in capo al convivente italiano, unitamente a dichiarazione di mantenimento dallo stesso sottoscritta
(docc. 8-9).
3. La Questura di , tuttavia, non teneva in alcun modo conto delle argomentazioni CP_2
difensive e con provvedimento del 18.8.2023, notificato alla ricorrente in data 21.8.2023, disponeva nei confronti della sig.ra il diniego della richiesta di rilascio della Parte_1
carta di soggiorno quale familiare di cittadino comunitario, aggiungendo nel provvedimento finale, alle ragioni di diniego iniziali, la condizione di irregolarità della cittadina straniera sul territorio nazionale, non avendo la stessa presentato entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia la dichiarazione di presenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge 68/2007. Tale ultimo elemento non veniva menzionato nella nota del 08.05.2023 ovvero nel preavviso di diniego, non facendo alcun riferimento all'obbligo gravante sulla cittadina straniera di presentazione della dichiarazione di presenza entro 8 giorni dal suo ingresso sul territorio nazionale e né tantomeno alla necessità di regolarità sul territorio nazionale al fine della presentazione della domanda di rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. n. 30/2007, elementi questi che, invece, vengono ampiamente citati nel decreto di diniego.
4. Tale omissione ha impedito alla sig.ra di presentare le proprie osservazioni in Parte_1
merito, privandola, di fatto, di una fondamentale garanzia, tipica del “giusto” procedimento, ovvero della possibilità di articolare valide controdeduzioni alle argomentazioni ostative . Peraltro, pur non essendo richiesta una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il preavviso ex art. 10 bis, Legge n.
241/1990 ed il provvedimento conclusivo, è però necessario che detto atto di diniego si inscriva nello schema delineato dal preavviso, non essendo consentito all'amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, tanto da frustrare la funzione partecipativa propria del preavviso stesso” (ex plurimus T. A. R. Piemonte – Sez. I, sentenza 7.02.2007, n. 503;
T.A.R.
Veneto, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 72;
T.A.R. Catanzaro, sez. II, 12 gennaio 2016, n. 49;
T.A.R.
Liguria, sez. I, 25 febbraio 2015, n. 232).
5. Il si è costituito in giudizio ed ha invocato il rigetto del ricorso, Controparte_3 richiamando l'allegata nota della ed i documenti depositati nel fascicolo di parte. CP_2
2
SI OSSERVA
6. A fronte di un rapporto di convivenza evidente e dichiarato, la Questura avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell' art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286 del 1998, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell' art. 30, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, disposizione che, seppure introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall'art. 3, comma secondo, Cost. , anche "al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale", secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di Org soggiorno di un cittadino di uno Stato membro dei suoi familiari in un altro Stato membro, l' art.
3, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 30 del 2007.
Una simile interpretazione non risponde solo ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall' art. 1, comma 36, della L.
n. 76 del 2016, per quanto qui rileva, sulle convivenze di fatto tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile", ma anche alle indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo che, anche in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di "vita privata e familiare", contenuta nell'art. 8, par. 1, della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.
7. Si è assistito dunque, e non solo nella nostra legislazione nazionale, ad una interpretazione nuova ed evolutiva del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (e anche dello stesso sesso), tanto che la Corte di Strasburgo, di recente, ha chiarito come la legislazione degli Stati membri in materia di immigrazione non si può spingere sino al punto di negare all'individuo il diritto a vivere liberamente una condizione di coppia, intesa come vita familiare
(Corte Europea dei diritti dell'uomo, 23 febbraio 2016, ric. n. 6845/13, Pajic c. Croazia).
8. In altri termini, proprio in virtù della presenza di rapporti affettivi (di natura eterosessuale od omosessuale), l'eventuale applicazione di una misura di allontanamento o di diniego di un permesso di soggiorno è in grado, secondo la Corte di Strasburgo, di provocare un sacrificio sproporzionato del diritto alla vita privata e familiare per il soggetto portatore dell'interesse (Corte Europea dei diritti dell'uomo, 4 dicembre 2012, ric. n. 31956/05, , in particolare par. 37), Organizzazione_3
come avverrebbe nel caso di specie a danno irrimediabile dell'odierna ricorrente.
9. La circostanza che l'attuale legislazione in materia di permessi di soggiorno non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata, sul punto, alle riforme introdotte dalla L. n. 76 del 2016 sulle
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unioni civili e di fatto, consentendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all' art. 30, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano, purché ne ricorrano le condizioni, formali e sostanziali, ora previste dalla stessa L. n. 76 del 2016 (e, in particolare, dall'art. 1, commi 36 e 37), non osta all'applicazione mediata, anche in via analogica, degli istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le unioni matrimoniali e, quindi, dello stesso art. 30, e ciò per la forza, essa immediata, di principî costituzionali ed Europei, la cui cogenza prescinde dalla normativa sopravvenuta della medesima L.
n. 76 del 2016 e dalle conseguenti disposizioni di attuazione e/o coordinamento.
In ordine al quadro normativo di riferimento, anche l'orientamento giurisprudenziale prevalente è concorde nell'equiparare il convivente al coniuge ai fini dell'ottenimento o del rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, 31 ottobre 2017, n. 5040;
Cons. Stato, 29 dicembre 2017, n. 6186;

Cons. Stato, 12 luglio 2018, n. 4277).
In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto, sicché, va annullato il decreto emesso il 18 agosto 2023 dal Questore della Provincia di Catanzaro nei confronti dell'odierna ricorrente, con l'obbligo, per l'Amministrazione, di rilasciare in suo favore la carta di soggiorno per familiare convivente con cittadino italiano.
10. La particolarità della materia e la sostanziale novità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese fra le parti.
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