Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 11
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Testo completo
N. R.G. 170/2024 e R.G. 174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. R.G. 170/2024 e al n. R.G. 174/2024 promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv. BERNARDINI BEATRICE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
POSSIEDI parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio CP_1 dell'avv. MARTINI LUCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con due distinti ricorsi le parti hanno richiesto l'emissione di provvedimento indifferibile ex art. 473 bis.15 c.p.c., per dirimere contrasto tra i genitori con riferimento all'iscrizione scolastica nella prima classe della scuola primaria della figlia minore , nata in [...] Per_1
18.07.2018, chiedendo: il padre (ricorrente nel giudizio recante RG n. 170/2024)
l'iscrizione della minore nell'Istituto comprensivo Allerona Muzio Cappelletti, scuola primaria Giuseppe Mazzini, e la madre (ricorrente nel giudizio recante RG n. 174/2024)
l'iscrizione nell'istituto comprensivo Orvieto Montecchio presso la scuola primaria Per_2
Le parti hanno premesso che con decreto del 25.3.2021, emesso dall'intestato
[...]
Tribunale su concorde richiesta delle parti, erano state disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento della figlia, prevedendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento paritetico presso le abitazioni dei genitori site, quella del padre in Castel Giorgio e quella della madre in Orvieto (loc. Bagni), ponendo a carico di entrambi i genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno l'onere per il mantenimento diretto ordinario della minore, con spese straordinarie suddivise al 50% tra le parti. La Possiedi con successivo ricorso, aveva rappresentato di aver reperito, nel giugno 2021, occupazione in bar di Orvieto, in zona limitrofa rispetto al luogo di attuale domicilio (Loc. Bagni di Orvieto) con orario alle ore 9 alle ore 15,00 e di essere, pertanto, impossibilitata a rispettare le precedenti modalità di affidamento determinate quando la ricorrente aveva occupazione in Castel Giorgio, luogo di residenza e di lavoro del padre, con richiesta di modificare le modalità di frequentazione della minore, e di autorizzare
l'iscrizione della stessa nella scuola materna limitrofa a quella dell'abitazione della
Possiedi al fine di evitare continui spostamenti di tra i paesi di residenza dei Per_1 genitori distanti 30/35 Km l'uno dall'altra, richieste cui il padre si era opposto, con decreto del 1.2.2022 l'intestato Tribunale aveva disposto:
“a parziale modifica del decreto del 25.3.2021, ferme le parti non modificate, così provvede:
- conferma l'iscrizione della minore presso l'istituto scolastico di Castel Giorgio
(limitatamente al periodo di frequenza della sola scuola dell'infanzia);
- dispone che la minore permarrà, salvo diverso accordo scritto tra i genitori: presso
l'abitazione del padre nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì (con pernottamento) e due giovedì al mese limitatamente alle settimane in cui il padre ha libero il pomeriggio;
presso l'abitazione della madre il venerdì dall'uscita della scuola, il sabato e la domenica, con rientro presso la casa paterna entro le ore 21,00 (ovvero a scelta della madre il lunedì mattina con accompagnamento a scuola dando atto dell'impegno del padre a rendersi disponibile ad andare a prendere presso la casa materna e ad accompagnarla lui Per_1 stesso all'asilo quando libero da turni di lavoro), cui si aggiungeranno due giovedì al mese dall'uscita della scuola nelle settimane in cui il padre ha turno lavorativo pomeridiano;
rigetta le ulteriori domande formulate dalla ricorrente”
Con i ricorsi in esame, proposti nei procedimenti riuniti in epigrafe indicati, i genitori hanno richiesto in via d'urgenza l'autorizzazione all'iscrizione della minore nella scuola limitrofa a quella delle rispettive residenze, segnalando l'urgenza stante la scadenza del termine per l'iscrizione telematica al 10 febbraio 2024.
All'udienza del 5.2.2024, fissata per la decisione sulla istanza urgente, le parti comparse con l'assistenza dei rispettivi difensori hanno ribadito le contrapposte richieste affermando:
- il padre la necessità di autorizzare l'iscrizione della minore presso l'istituto comprensivo di Allerona per assicurare continuità nelle relazioni con i compagni, potendo la minore beneficiare della presenza degli stessi compagni che hanno frequentato con lei la scuola dell'infanzia, evidenziando la vicinanza della scuola alla propria abitazione (circa 1 Km) e la possibilità di essere sostenuto nell'accudimento della bambina dai familiari residenti nel paese, affermando di aver assunto informazioni in merito al presumibile numero di iscritti alla prima classe (pari a n.18 alunni) con esclusione, pertanto, del rischio di formazione di una così detta “pluriclasse” (classe frequentata da alunni di diversi anni);
-la madre la necessità di autorizzare l'iscrizione della minore nell'istituto comprensivo di Orvieto perché più vicino alla propria abitazione e al proprio luogo di lavoro
(rispettivamente 8 Km e 1 Km), e in grado di garantire migliore offerta formativa per le maggiori dimensioni dell'istituto, paventando il rischio di formazione di una pluriclasse in Allerona, ed evidenziando l'iscrizione nella scuola di Orvieto di due bambini già