Trib. Forli, sentenza 11/11/2024, n. 192
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Testo completo
784 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. M D P Presidente rel. dott. A M Gdice dott. D M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 784 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 28/07/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
;
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
;
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. GALASSI MARZIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/04/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 21.11.2022.;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto in condizioni di intervenire1
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data
28/07/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
;
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
;
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO al N.26
P.2 S. A anno 2011;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
05/04/2024, che integralmente si riportano:
1. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle
2
relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori nel preminente interesse dei figli, tenendo conto delle loro capacità, della loro