Trib. Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 27

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 27
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 27
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dr. Avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1163/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (ASP CL), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Caltanissetta in via Cusmano n.1 (c.f. 01825570854), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.Davide Salvatore Ancona (c.f.[...]) ed elettivamente domiciliata in Gela via Europa n.93, presso lo studio del difensore.
Attore opponente
CONTRO
BA ET, nato a [...] il [...] (c.f.[...]) ed ivi residente in piazza Marchese Arezzo n.5, rappresentato e difeso dall'Avv.Vincenza Romina Castrogiovanni (c.f.[...]), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Licata, corso Serrovira n.111.
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ASP di Caltanissetta ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.177/23 emesso dal Tribunale di Caltanissetta, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.095,97 - oltre interessi di mora e spese del giudizio monitorio -, in favore dell'ing.ET BA, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo dovutogli per l'attività professionale espletata, quale componente di una commissione aggiudicatrice nominata dalla stessa ASP.
Parte opponente ha eccepito la non debenza della somma ingiunta, atteso che il compenso dovuto all'ing.BA, unitamente agli altri professionisti nominati, era stato determinato in applicazione delle norme regionali ed in particolare sulla base dei dettami del parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con riferimento al livello di progettazione posto a base di gara, che nel caso era un progetto preliminare. Facendo applicazione di tali parametri, il compenso complessivamente dovuto all'ing.BA ammontava, pertanto, a € 4.877,80 e non alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 6.12.2023, il convenuto opposto ha dedotto che il compenso da lui richiesto era stato calcolato proprio applicando i parametri normativi indicati dall'ASP opponente, con l'unica differenza che nel caso il livello del progetto posto a base di gara non era quello preliminare,
bensì il livello di progettazione definitiva-esecutiva;
ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'ASP al pagamento della somma di € 1.633,34, quale rimborso delle spese di viaggio che il giudice del monitorio non aveva liquidato, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 4.12.2023, il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione del DI opposto, limitatamente alla parte di credito non contestata di € 4.877,80;
nel contempo sono stati assegnati alle parti i termini ex art.183 c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 18.3.2024.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art.183 c.p.c., senza richiedere l'ammissione di mezzi istruttori.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.6.2024, ove è stata posta in decisione ai sensi dell'art.190 c.p.c., con l'assegnazione dei relativi termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opponente ASP ha evidenziato di avere effettuato il pagamento della somma di € 4.877,80, con ordinativo del 29.02.2024 versato in atti.
Ebbene ritiene il giudicante che l'opposizione proposta sia fondata per le considerazioni che seguono.
Il tema principale dell'odierna controversia riguarda la corretta liquidazione della misura del compenso professionale dovuto all'opposto, il quale è stato nominato, da parte dell'ASP opponente, componente della commissione aggiudicatrice per la “gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva, comprensiva della verifica di vulnerabilità sismica preliminare, nonché della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori di “Risanamento conservativo della struttura sanitaria A.Dubini di viale Luigi Monaco – Caltanissetta, per la realizzazione di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) in attuazione dell'art.3 ter della L.17/02/2012 n.)”.
Entrambe le parti concordano sul fatto che nel caso di specie, per la determinazione del compenso spettante ai professionisti nominati quali componenti della commissione aggiudicatrice, si debba fare riferimento a quanto statuito nel parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29.9.2004, espressamente richiamato nelle delibere di conferimento dell'incarico, il quale prevede che il compenso base vada determinato in relazione al livello di progettazione posto a base di gara.
Secondo l'assunto dell'ASP opponente, già con la deliberazione n.1815 del
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