Trib. Ravenna, sentenza 11/07/2024, n. 723

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 11/07/2024, n. 723
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 723
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 2963/2021 e N. R.G. 3035/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2963/2021 R.G. alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 3035/2021 promossa da:
AR IE OR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Albonetti Serena
ATTRICE contro
SS RR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Mansuelli Ferdinando
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte depositate ex art. 127 ter:
- L'attrice in data 1.03.2024;

- La convenuta in data 26.02.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato il 20.10.2021 RI GA AC ha opposto il precetto notificatole in data 1.10.2021 sul rilievo dell'inesistenza del titolo esecutivo ottenuto nei suoi confronti da SS RR, costituito dal decreto ingiuntivo n. 980/2020 emesso da questo Tribunale, reso esecutivo in data 29.01.2021 e munito di formula esecutiva in data
20.05.2021, sul rilievo della mancata/irregolare notifica dello stesso ex art. 140 c.p.c.
L'attrice proponeva altresì l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (che veniva iscritta al n. R.G.
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3035/2021), contestando nel merito il diritto di credito dedotto da SS RR nel ricorso monitorio, e precisamente il diritto della de cuius LI UI al pagamento della somma capitale di € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria pattuita nella proposta di acquisto formulata da RI GA AC, ma non corrisposta.
L'attrice evidenziava:
- che la proposta di acquisto da lei formulata era stata firmata per accettazione da LI
UI dopo che quest'ultima era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno in data
18.12.2019, e pertanto eccepiva l'annullabilità del preliminare di vendita (divenuto tale dopo l'accettazione della proposta di acquisto) ex art. 412 co. 2 c.c.;

- che in ogni caso l'amministratore di sostegno della LI aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto senza essere autorizzato dal giudice tutelare, rilevando a tal proposito la carenza di legittimazione dell'a.d.s. e la conseguente nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo;

- infine, che il preliminare di vendita non si era in ogni caso perfezionato non essendo mai stata consegnata la caparra ma solo la copia di un assegno.

2. Nella causa n. R.G. 3035/2021 il G.I., ritenuta fondata l'eccezione di nullità della notifica e la sussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c., sospendeva l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie autorizzate, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni senza ammissione delle prove richieste dalle parti, ritenute irrilevanti ai fini della decisione.
Nella causa n. 2963/2021 R.G., nel frattempo trasmessa al Presidente ex art. 274 c.p.c., parte attrice precisava le proprie conclusioni, mentre parte convenuta reiterava le
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