Trib. Trani, sentenza 06/05/2024, n. 952

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 06/05/2024, n. 952
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 952
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. L C nel procedimento r.g.n. 5089/2022 avente ad oggetto: retribuzione-opposizione a decreto ingiuntivo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
in Parte_1 persona del titolare omonimo, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti F e A
S, presso il cui studio in Molfetta, al Corso Umberto I n.
19, elettivamente domicilia
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, nato a Molfetta il 13.03.1967, rappresentato e CP_1 difeso, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dall'avv. M J, presso il cui studio in Molfetta, alla via
Q. Sella n. 13, elettivamente domicilia
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
In data 6 maggio 2024 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
1
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 26.08.2022, la ditta
[...]
in persona del titolare omonimo, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2022, emesso da questo Tribunale il 12.07.2022 e notificato il
13.07.2022, con il quale le era ingiunto il pagamento di €
7.566,89 in favore di a titolo di retribuzione non CP_1 versate da dicembre 2021 ad aprile 2022.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito, evidenziando che, la ditta ricorrente nel periodo dicembre 2021 -aprile 2022 lavorava in sub appalto con la presso una serie di Controparte_2 immobili con lavori a intermittenza e quindi aveva, in accordo con
i propri dipendenti, proceduto a redigere le buste paga indicando come giornate lavorative anche quelle in cui non era stata scolta alcuna attività professionale, al fine di garantire la contribuzione
a fini previdenziali dei lavoratori. In particolare, nel caso di
[...]
, quest'ultimo non aveva prestato attività lavorativa per CP_1 varie giornate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 ottenendo peraltro anticipi in contanti per €
350,00 per ogni mese di lavoro, con la conseguenza che le buste paga poste alla base del ricorso monitorio si riferiscono a cifre che già sono state in parte corrisposte.
In conseguenza di ciò ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, evidenziando che non vi è stato alcun accordo tra le parti come prospettato in ricorso e che peraltro si tratterebbe di un accordo illecito, avendo sempre lavorato per i
2 periodi di cui alle buste paga. Inoltre, ha eccepito che in realtà parte ricorrente disconosce alcune giornate, ma non quantifica neanche gli importi che andrebbero decurtati dalle buste paga.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
In primo luogo, deve premettersi che, se è vero che nei giudizi di
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