Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice Rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7123/2023 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Nato in Romania il 26 febbraio 1994, assistito e difeso dall'Avv. Claudio Bernasconi ed elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Seregno (Mb), C.so Matteotti n. 81
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...] e residente in [...], Palazzo
175K, app.to 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Dameno del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA BOITO 37 MONZA
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Monza
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 28 novembre 2024 pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
che il Tribunale di Monza, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche di fatto, economiche e patrimoniali meglio indicate nel ricorso introduttivo e nel presente atto, voglia accogliere
l'istanza di revisione nei confronti della IG.ra , ordinando alla stessa di Controparte_1 rientrare in Italia portando con sé la piccola e sanzionando la madre con un'ammenda Persona_1
ritenuta di giustizia.
Si chiede altresì che il Tribunale di Monza sospenda l'obbligo del IG. al versamento del Pt_1
contributo al mantenimento della figlia sino al rientro in Italia della stessa e che stabilisca l'obbligo del
IG. al versamento di assegno di mantenimento per la figlia, a far data dal rientro in Italia, nella Pt_1 misura di €100,00 mensili, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, comprensivo delle spese extra.
Nella nota autorizzata relativa alla questione, sollevata d'ufficio, del riparto di giurisdizione: insiste affinché venga confermata la giurisdizione del giudice italiano, rimettendosi alle decisioni che il
Collegio vorrà adottare, anche alla luce di quanto dedotto dalle parti in sede di comparizione e alla riferita (ma non verbalizzata) intenzione della sig.ra di rinunciare al mantenimento a fronte della CP_1
possibilità, per la sig.ra di aver libertà decisionale, per visite mediche, scuola e rilascio CP_1
documenti, nella accertata mancanza di volontà nel far rientro in Italia.
Per parte resistente disporre, in considerazione della lontananza e del rifiuto del IG. ad apporre le firme sui vari Pt_1 documenti relativi a , l'affidamento esclusivo, o, in subordine, che per le decisioni relative alla Per_1
salute e alla scuola sia sufficiente la firma della sola madre;
IN SUBORDINE confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la Persona_1
madre;
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quanto al diritto di visita paterno, disporre che il padre possa sentire telefonicamente e/o videochiamare la figlia ogniqualvolta lo desideri, e comunque quotidianamente;
disporre che la figlia trascorra con il padre le vacanze natalizie, quelle pasquali e un Persona_1
mese durante le vacanze estive, in considerazione della distanza geografica delle residenze del padre e della minore. Al fine di agevolare la frequentazione padre/figlia, la IGnora si Controparte_1
impegna inoltre a venire in Italia appena le sarà possibile, portando con sé la figlia così che possa incontrare il padre, previo congruo preavviso.
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore , Persona_1 nella misura di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi