Trib. Gorizia, sentenza 12/02/2025, n. 26

TRIB Gorizia
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Gorizia
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 12/02/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 26
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

RG 578/ 2024

TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Perdichizzi, e, in presenza davanti al giudice, per l'Inps, l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri

R.G. 578/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa r.g. n. 578/2024 promossa da: ER Da Re, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Gianluca Perdichizzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente

CONTRO

Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito del Notaio ER Fantini di Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato l'11 dicembre 2024, il ricorrente, già dipendente di Enel s.p.a. iscritto alla gestione Fondo elettrici e titolare della pensione di vecchiaia numero EL 437853 dal 01.10.2014, ha agito in giudizio nei confronti dell'Inps al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione e integrazione della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 562 del 1996, a suo dire disattesi dall'Istituto. In particolare, premesso d'aver inutilmente proposto domanda amministrativa e ricorso gerarchico avverso il silenzio serbato dall'Ente, ha introdotto questo giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare l'errore di calcolo del tetto quale dedotto in ricorso e il conseguente diritto della parte istante alla riliquidazione della pensione nel rispetto dell'allegato dettato normativo e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta INPS abbia calcolato il tetto massimo (più favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98; c) condannare, perciò, l'Istituto convenuto a: c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (l'intera vita lavorativa alle dipendenze di ENEL S.p.a.) e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da controparte;
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli secondo le norme dell'ex
Fondo Elettrici, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato dalla compiegata Cass. 12161/19;
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro
futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge».
* 2. L'Inps si è costituito in giudizio eccependo la decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970. Pensionato dal 2014, il ricorrente avrebbe assunto la propria iniziativa ben oltre il termine triennale predetto. L'Istituto ha inoltre eccepito l'indeterminatezza della domanda. La sua architettura, infatti, si risolverebbe in mere ipotesi non suffragate da elementi di fatto concreti, utili a identificare quali elementi retributivi non siano stati considerati ai fini del calcolo della sua pensione. Inoltre, non sarebbe chiaramente espresso nemmeno l'assunto per cui il preteso errore procedimentale dell'Istituto avrebbe determinato una liquidazione inferiore a quella spettante, onde l'infondatezza del ricorso. Infine, l'Inps ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere una ricostruzione della fattispecie. 4.1.

Considerato che

i Fondi speciali, tra i quali il Fondo elettrici, prevedevano trattamenti pensionistici più favorevoli di quelli AGO, il d.lgs. n. 562 del 1996, emesso in attuazione della delega ex art. 2, comma 22, legge n. 335 del 1995, ha proceduto, in previsione dell'abolizione dei Fondi speciali, ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici,
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