Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1241
TRIB Torino
Sentenza
13 marzo 2025
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13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 5753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. r.g. 5753/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LIPRANDI VALERIOMARIA e GERMANA BERTOLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARDUINO Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
Per_ relativo alla minore: nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 20/01/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_ La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 29/03/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre /- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 20/1272024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale contestava in parte Controparte_1
le richieste della signora . Parte_2
In particolare, il convenuto chiedeva di corrispondere un assegno mensile dell'importo di Euro
200,00, rivalutabile ogni anno secondo indice ISTAT, oltre al 50% dell'assegno unico ed oltre al 50%
delle spese straordinarie.
All'udienza del 20/01/2025 venivano sentite le parti personalmente con i rispettivi difensori. Il
Giudice esperiva il tentativo di conciliazione ed all'esito le parti raggiungevano un accordo.
I difensori chiedevano un rinvio dell'udienza al fine di perfezionare l'accordo di cui sopra.
Il Giudice delegato, visto l'art. 127 ter cpc, concedeva alle parti termine fino al 27 gennaio 2025 per il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. r.g. 5753/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LIPRANDI VALERIOMARIA e GERMANA BERTOLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARDUINO Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
Per_ relativo alla minore: nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 20/01/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_ La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 29/03/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre /- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 20/1272024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale contestava in parte Controparte_1
le richieste della signora . Parte_2
In particolare, il convenuto chiedeva di corrispondere un assegno mensile dell'importo di Euro
200,00, rivalutabile ogni anno secondo indice ISTAT, oltre al 50% dell'assegno unico ed oltre al 50%
delle spese straordinarie.
All'udienza del 20/01/2025 venivano sentite le parti personalmente con i rispettivi difensori. Il
Giudice esperiva il tentativo di conciliazione ed all'esito le parti raggiungevano un accordo.
I difensori chiedevano un rinvio dell'udienza al fine di perfezionare l'accordo di cui sopra.
Il Giudice delegato, visto l'art. 127 ter cpc, concedeva alle parti termine fino al 27 gennaio 2025 per il
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