Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 65
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16258 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Claudio Camici, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...]_1 C.F._2 il 17.05.1980, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Corallini, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento minore.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte contenenti l'accordo depositate in data
28.11.2024, confermato con note scritte per l'udienza del 17.12.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, il signor adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale tra il 2014 e il 2019 con la signora CP_1
dalla quale nasceva in Windhoek (Namibia) la piccola
[...] Persona_1
(16.10.2016);
dalla nascita e fino al settembre 2019 la figlia minore conviveva con il padre, la madre e i fratelli maggiori, e (figli della signora Persona_2 Per_3
nati da un precedente matrimonio);
la coppia e i figli, al momento della CP_1 interruzione della relazione, avevano fissato la residenza familiare in Roma, Via Enrico
Cravero n. 20;
entrambe le parti sono dipendenti dell'ONU, con contratto a lungo termine;
esse, a seguito di ricorso al Tribunale di Roma (RG n. 18059/2021), formalizzarono un accordo per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore, in data 20/6/2022 accolto con decreto n. cronol. 9338/2022 del 19/07/2022, nel quale veniva previsto l'affido condiviso della minore e un contributo materno di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, parte ricorrente, stante il mutamento delle condizioni concordate nonché
a causa delle ripetute violazioni poste in essere dalla signora chiedeva fosse CP_1 disposto l'affido condiviso della figlia minore e la sua collocazione Persona_1 presso di sé, che la frequentazione madre figlia fosse regolata nelle modalità indicate in
1
ricorso nonché un contributo materno per il mantenimento della figlia di € 1.500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la signora la quale, contestava tutto quanto dedotto prodotto ed CP_1 eccepito dal sig. , chiedendone l'integrale rigetto, chiedendo altresì che parte Pt_1 ricorrente limitasse la propria presenza durante i periodi in cui la figlia era presso la madre e che la figlia potesse frequentare una scuola internazionale.
Nelle more del giudizio, in data 28.11.2024, con deposito di note scritte congiunte, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore, chiedendo fossero accolte le seguenti condizioni:
“1. La figlia minore resterà̀ affidata congiuntamente ai Persona_1 genitori e e sarà domiciliata e convivente con il Parte_1 Controparte_1 padre , in Roma. I genitori manterranno quindi l'affidamento congiunto ed Parte_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale parimenti;
2. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni