Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 984

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 984
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 984
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5755/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott. Giulia Civiero Giudice dott. Marina Righi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/10/2024 da:

Parte_1
con l'avv. MUNARI LAURA
c.f.: C.F._1
e

Parte_2
con l'avv. BONATO MAURO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1
la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione
e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;



P.Q.M

.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(FRANCIA) il 04/12/1975 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 24/09/2005 e trascritto al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TEOLO alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove riterrà la propria residenza, con espresso obbligo di reciproco rispetto e di comunicare all'altro coniuge ogni mutamento di residenza;

2. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza necessità di contribuzioni da parte dell'altro;
si danno altresì atto di aver definito ogni pendenza economico-patrimoniale tra loro esistente nonché ogni altra questione traente origine a qualsivoglia titolo nell'intercorso rapporto matrimoniale
e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;

3. l'abitazione familiare sita in NO (TV), via San Antonio n. 11/3/C (identificata al catasto dei fabbricati del Comune di NO sez. urbana foglio 2, mapp. 107 sub. 14, sub. 25, sub. 12 e sub.
23, di proprietà in pari quota di ambo i coniugi), con quanto ivi contenuto (ad eccezione di quanto previsto al punto 5), è assegnata al sig. , che vi convivrà con i figli quando collocati presso di Pt_2
2
lui;

4. la sig.ra rasferirà la propria residenza presso altro immobile sito nella provincia di Treviso, Pt_1
entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, portando con sé i propri effetti personali e parte del vestiario per i figli (oltre a quanto previsto al punto 5), i quali ivi risiederanno quando collocati presso la madre. Quale aiuto per le spese di trasferimento e locazione affrontande dalla sig.ra Pt_1
il sig. verserà a quest'ultima, entro e non oltre la data del 08.10.2024, la somma di € 2.500,00, Pt_2
somma derivante da un finanziamento che lo stesso ha acceso a proprio nome e che rimborserà mediante accredito della relativa rata sul conto di appoggio cointestato ai coniugi n. 3984 acceso presso
Intesa Sanpaolo S.p.A.;
di tale somma, che la sig.ra tilizzerà per il versamento della cauzione Pt_1
relativa al contratto di locazione (pari a € 1.800,00, pari a n. 3 mensilità), € 1.800,00 verranno restituiti dalla sig.ra l sig. alla conclusione del rapporto locatizio, mentre € 700,00 verranno Pt_1 Pt_2
trattenuti dalla prima senza alcun obbligo restitutorio.
5. le parti concordano che la sig.ra al momento del proprio trasferimento, porterà con sé Pt_1
presso l'abitazione in locazione i seguenti beni: biancheria da casa e stoviglie in giusta metà, friggitrice ad aria marca De' Longhi, pentola a pressione elettrica marca Silvercrest, Kcook marca Kenwood, tostapane marca De' Longhi, gelatiera marca De' Longhi, macchinetta per fare i popcorn marca Ariete, forno a microonde marca Whirlpool, forno Eob marca De' Longhi, macchinetta da caffè automatica marca De' Longhi, lavatrice Samsung, asciugatrice Samsung, aspirapolvere Miele, bollitore d'acqua marca De' Longhi, computer con monitor presente in studio, televisore presente in cucina, macchina per fare il formaggio marca Ariete. Le parti concordano altresì che la proprietà dei predetti beni si intende trasferita in via esclusiva alla sig.ra La sig.ra preleverà altresì, a proprie Pt_1 Pt_1
spese, dall'abitazione familiare un letto matrimoniale con materasso, con l'intesa di ritrasferirlo presso
l'abitazione familiare quando cesserà il contratto di locazione;

6. le parti si danno atto che le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile di comune proprietà sito in NO (TV), via San Antonio n. 11/3/C saranno a carico esclusivo del sig. , mentre le Pt_2
3
spese di straordinaria amministrazione saranno a carico dei comproprietari in giusta metà. Le spese condominiali relative al predetto immobile saranno interamente a carico del sig. , e ciò fintanto Pt_2
che egli rimanga assegnatario esclusivo dello stesso. Il pagamento delle utenze tutte relative all'abitazione coniugale – anche ove formalmente intestate alla sig.ra – sarà integralmente a Pt_1
carico del sig. ;
Pt_2
7. i figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 Per_2 Persona_3
presso l'abitazione familiare sita in NO (TV), via San Antonio 11/3/C. Essi saranno collocati presso i genitori secondo il seguente calendario:
La sig.ra entro 5 giorni dalla firma del contratto di locazione, comunicherà al sig. il Pt_1 Pt_2
definitivo indirizzo ove trasferirà la propria residenza e domicilio. Salvo diverso accordo, il genitore
presso cui i figli saranno collocati si occuperà di accompagnare questi ultimi nelle attività mattutine e pomeridiane extrascolastiche (a titolo esemplificativo: sport, catechismo, attività di chierichetti, lezioni di musica ecc) che si terranno durante il periodo di collocamento, servendosi all'uopo dell'aiuto e della cooperazione dei nonni e/o di baby-sitter;

8. durante
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi