Trib. Avellino, sentenza 15/11/2024, n. 1092

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 15/11/2024, n. 1092
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1092
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa D d G, all'esito dell'udienza del 15.11.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 195/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;

TRA
(c.f. indicato: ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. A R, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;

OPPONENTE
, in persona del l.r.p.t.;
Controparte_1
CONTUMACE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv. SONE ERMANNO e
FANTIN ALESSIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;

OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


1. Con ricorso depositato in data 8.11.2020
proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 219/2020, emesso il 7.12.2020 dal Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro e notificato il 21.12.2020 con il quale si ordinava alla stessa di pagare in favore del creditore opposto la somma di euro € 1.649,52 di cui € 567,45 per la retribuzione di giugno 2019 ed € 1.082,07 a titolo
1
di TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della procedura monitoria, sulla base della responsabilità solidale ex art 29 D.Lgs. 276/2003.
Eccepiva preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per assoluta carenza dei requisiti di cui all'art.638 c.p.c..
Deduceva altresì la inammissibilità della domanda, ex art.633 c.p.c., per insussistenza del requisito della esistenza del debito in capo alla opponente e, in particolare, dell'avveramento della condizione in base alla quale contrattualmente e legalmente sussiste la obbligazione solidale della opponente, nella sua qualità di committente delle opere appaltate, precisando che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, era espressamente condizionata alla mancanza di irregolarità contributive da parte della appaltatrice sia nei confronti degli enti previdenziali (INPS ed INAIL) che nei confronti della concessionaria per la riscossione dei tributi ex art rt.8 del contratto, CP_3 avente ad oggetto “Fatturazione e Pagamenti” e rappresentando che la situazione contributiva della società cooperativa Multiservice Amica nei confronti degli enti previdenziali era risultata irregolare, sussistendo un debito, per irregolarità ed omissioni contributive, di € 94.880,67, nei confronti dell'INPS, e di € 23.191,69, nei confronti dell'INAIL.
Invocava inoltre l'applicazione del beneficio della preventiva escussione.
In via subordinata, in caso di rigetto dell'opposizione, proponeva azione di regresso, affinché fosse condannata la a tenere indenne Controparte_4
l'opponente dalle conseguenze del giudizio.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) revochi il decreto ingiuntivo n.219 del
09/12/2020 in quanto nullo o comunque illegittimo poichè emesso su domanda improponibile, improcedibile ed infondata, almeno nei confronti della opponente;
2) in subordine, in caso di rigetto della opposizione, accolga la domanda di regresso formulata e condanni la Società Cooperativa Multiservice Amica, in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne la opponente dalle conseguenza del presente giudizio. 3) condanni la opposta, o chi di dovere, al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per fattone anticipo”
.


2. Fissata l'udienza di discussione
, con memoria depositata in data 21.5.2021 si costituiva la parte opposta,
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