Trib. Palmi, sentenza 27/06/2024, n. 812

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 27/06/2024, n. 812
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 812
Data del deposito : 27 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1326/2024
VERBALE DI UDIENZA del 27/06/2024
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. BIASI FEDERICA che impugna e contesta la memoria di costituzione dell'INPS in quanto infondata in fatto e diritto;
si riporta integralmente al contenuto del ricorso e rileva di avere provveduto a depositare la prova delle pec inviate personalmente dalla ricorrente in data 29.12.2022 di richiesta del riconoscimento della contribuzione figurativa, con valenza interruttiva della prescrizione, mai riscontrata dall'INPS: insiste, pertanto, affinché la causa sia trattenuta in decisione;
Per INPS l'avv. Emanuela Porcelli per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede la verifica dell'indirizzo pec cui sarebbe stata inviata la pec da ultimo indicata, al fin accertare se trattasi di indirizzo estratto dei registri elettronici;
si riporta per il resto alla memoria di costituzione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N. 1326 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
MA SA, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Biasi, giusta procura in atti;
ricorrente;

E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario
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Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino, resistente

All'udienza del 27 giugno 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 17,40, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 13 maggio 2024 l'istante ha convenuto in giudizio l'Inps chiedendo accertarsi il proprio diritto a fruire della contribuzione figurativa ai sensi dell'art 8 comma 18 del D.lgs. n 468/97 e ss. mod.
A tal fine ha dedotto di essere stata avviata al lavoro per progetti di pubblica utilità –
LPU, art. 2 D.lgs. 1997 n. 468 e D.lgs. 07.08.1997 n. 280 – presso il Comune di
Taurianova per i seguenti periodi: dal 30.12.1998 al 29.12.1999;
dal 01.01.2000 al
02.02.2015;
dal 01.01.2016 al 31.03.2016;
dal 01.01.2017 al 28.02.2017;
dal 01.01.2018 al 31.01.2018;
dal 01.01.2019 al 31.01.2019;
dal 01.01.2020 al 12.01.2020.
Rappresentava di essere stata assunta dal Comune di Taurianova con contratto di lavoro
a tempo determinato e parziale al 72,22%, nei seguenti diversi periodi: dal 02.02.2015 al
31.12.2015;
dal 01.04.2016 al 31.12.2016;
dal 01.03.2017 al 31.12.2017;
dal 01.02.2018 al 31.12.2018;
dal 01.02.2019 al 31.12.2019, per poi essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale con decorrenza dal 13.01.2020, sino ad oggi pur con diversa modulazione del part-time nei periodi successivi.
Argomentava che, a seguito di un controllo del proprio estratto contributivo, riscontrava
l'assenza della contribuzione figurativa relativa ai periodi dagli anni '98 al 2014 e, pertanto, in data 16.04.2024, a mezzo p.e.c. si era rivolta all'INPS affinché provvedesse al riconoscimento dei contributi figurativi, senza ricevere alcun riscontro.
Adiva quindi il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza per ivi sentire accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento ai fini pensionistici dei contributi figurativi indicati in premessa e, conseguentemente, condannare l'Inps, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'accredito dei contributi figurativi maturati nel periodo in esame, ordinando l'aggiornamento del proprio estratto contributivo;
in via estremamente gradata, condannare l'Inps, in persona
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del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati in capo al ricorrente per il periodo che sarà ritenuto dovuto di giustizia.
L'INPS, costituitosi tempestivamente, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero del Lavoro e\o i suoi Uffici periferici, nonché nei confronti dell'ente utilizzatore dei progetti;
eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, l'intervenuta decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentalmente, viene decisa.
La domanda merita accoglimento.
Innanzitutto, il Ministero del lavoro e l'ente utilizzatore del progetto non sono litisconsorti necessari nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo
o onere a carico del Ministero e dell'ente utilizzatore del progetto.
È poi da disattendere l'eccezione di parte resistente circa l'inesistenza di un interesse ad agire del ricorrente.
La controversia concerne la pretesa alla contribuzione figurativa in favore di lavoratore di pubblica utilità (di seguito LPU).
L'interesse al conseguimento della corretta posizione contributiva è tutelato dal nostro ordinamento.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "Come è noto la giurisprudenza della
Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre 1965 n. 2392) il lavoratore titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di
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