Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 118
TRIB Marsala
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Tribunale Ordinario di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 12/02/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. NICASTRO DANIELA CARMELA nell'interesse di RI BO ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2680/2024 R.G, promossa
DA
RI BO ([...]), rappresentata e difesa dall'avv. NICASTRO
DANIELA CARMELA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo,
Via P.pe di Villafranca n. 10.
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, 80185250588,
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il D.P.C.M. del
23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione e ha chiesto all'adito Tribunale:
“ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente BO RI ad usufruire della Carta del Docente di cui all'art.
1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di insegnamento 2020/2021, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 svolti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e sopra indicati;
- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione a corrispondere alla stessa il suddetto beneficio economico con le stesse modalità con le quali è erogato al personale docente in ruolo, ossia mediante costituzione della Carta Elettronica del Docente e accreditamento su quest'ultima dell'importo di euro 2.000,00;
- in subordine, condannare il Ministero dell'Istruzione a corrispondere l'equivalente monetario del beneficio in parola, nella misura sopra quantificata, a titolo risarcitorio.
Il tutto oltre interessi legali o rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.”.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del merito e le articolazioni territoriali, benché regolarmente evocati, non si sono costituiti.
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Va in via preliminare dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del merito.
5. Le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
6. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez,
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility,
C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo,
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