Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 44
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Bergamo, in persona della Dottoressa Francesca Bresciani. L'attore ha richiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 10.622 euro, sostenendo che la convenuta contumace fosse responsabile per una truffa subita tramite phishing, in cui dati sensibili erano stati carpiti da un impostore. La convenuta costituita ha chiesto il rigetto delle domande, sostenendo la propria legittimazione passiva e contestando la responsabilità per la truffa.
Il giudice ha accolto la tesi della convenuta costituita, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della convenuta contumace, in quanto il credito controverso era stato ceduto prima dell'instaurazione del procedimento. Inoltre, ha ritenuto che la responsabilità per la truffa non potesse essere ascritta alla banca, poiché l'attore aveva agito con colpa grave, fornendo volontariamente i dati al truffatore nonostante fosse stato avvisato della frode. Pertanto, ha rigettato le domande dell'attore e condannato quest'ultimo al pagamento delle spese legali della convenuta costituita.
Il giudice ha accolto la tesi della convenuta costituita, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della convenuta contumace, in quanto il credito controverso era stato ceduto prima dell'instaurazione del procedimento. Inoltre, ha ritenuto che la responsabilità per la truffa non potesse essere ascritta alla banca, poiché l'attore aveva agito con colpa grave, fornendo volontariamente i dati al truffatore nonostante fosse stato avvisato della frode. Pertanto, ha rigettato le domande dell'attore e condannato quest'ultimo al pagamento delle spese legali della convenuta costituita.
Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 1511 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2022, vertente tra IU RO LL (codice fiscale
[...]) rappresentato e difeso dagli Avvocati
Alessandro Corvino e Vincenzo Putrignano del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attore,
contro
PE NC S.p.A.
(codice fiscale 01153230360), rappresentata e difesa dall'Avvocato David IU Apolloni del foro di Roma in forza di mandato in atti, convenuta, e NC TE NP
SP (codice fiscale 00799960158) domiciliata a Torino, alla
Piazza San Carlo civico numero 156, convenuta contumace.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti delle convenute con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente PE, contumace l'altra convenuta, dopo trattazione come in atti è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 21 ottobre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico che l'attore ha stipulato con la convenuta contumace, presso la filiale di Bergamo via Gasparini civico numero 4, un contratto di conto corrente bancario contraddistinto dal numero [...].
Afferma e documenta l'attore (si esamini quanto prodotto al numero 2) di aver chiesto alla convenuta contumace di acquistare una carta di debito di tipo XME Card Plus, da appoggiarsi sul sunnominato conto corrente.
1
Aggiunge di aver ricevuto una telefonata da un impostore, da lui non riconosciuto come tale, che, spacciatosi per un funzionario della convenuta contumace, gli carpì dati sensibili, tramite i quali vennero indebitamente prelevati dal suo conto corrente 3.000,00 euro (tramite l'utilizzo, con la
XME Card Plus, del presidio ATM della convenuta contumace sito
a Maddaloni alla via Capillo civico numero 13) e vennero indebitamente effettuate undici ricariche di una aliena
Postepay, per 2.622,00 euro.
Afferma che il danno patito è riconducibile a responsabilità della convenuta contumace.
Aggiunge che la convenuta costituita è cessionaria del credito controverso oggetto del contendere e sopra indicato.
Agisce contro entrambe chiedendone la condanna al risarcimento in via solidale di tutti i danni patiti (patrimoniali e non patrimoniali), che quantifica in 10.622,00 euro (o nella diversa somma accertata nel corso del procedimento).
Chiede altresì la condanna delle convenute ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Insta per la vittoria in punto spese e conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta contumace nulla chiede e non conclude, non essendosi mai costituita.
La convenuta costituita insta per il rigetto delle domande attoree o, in subordine, per il loro accoglimento nella misura minore possibile.
Insta per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il
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