Trib. Brescia, sentenza 16/12/2024, n. 5209
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Testo completo
R.G. N. 692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 692/2024 R.G. promossa da
c.f. (avv. MAADANI RANIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
c.f. (avv. CHERUBINI SIMONA Controparte_1 C.F._2
MARIA DOMENICA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 15 settembre 1997 a Beni Mellal
(Marocco)1 e sono genitori di , nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e ha offerto due assegni di pari importo (euro 150,00 mensili), uno per la figlia, l'altro per la moglie.
La resistente ha proposto domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito, da cui vorrebbe percepire euro 300,00 per la figlia ed euro 700,00 per sé.
In occasione della prima udienza di comparizione, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo parziale: «una volta che la figlia avrà terminato gli studi e sarà economicamente indipendente, la moglie si impegna a far richiesta al Comune per
l'assegnazione di un alloggio agevolato, documentando questa richiesta al marito. Una volta che la moglie conseguirà l'assegnazione dell'alloggio, rilascerà la casa coniugale al marito, che ne è proprietario esclusivo;
il marito si impegna a trasferire da subito altrove la residenza anagrafica e di fatto;
le spese straordinarie relative alla figlia – elencate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale – graveranno al 70% sul padre
e al 30% sulla madre».
Con ordinanza del 25 giugno 2024 sono stati quindi adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, di seguito trascritti: «autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 692/2024 R.G. promossa da
c.f. (avv. MAADANI RANIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
c.f. (avv. CHERUBINI SIMONA Controparte_1 C.F._2
MARIA DOMENICA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 15 settembre 1997 a Beni Mellal
(Marocco)1 e sono genitori di , nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e ha offerto due assegni di pari importo (euro 150,00 mensili), uno per la figlia, l'altro per la moglie.
La resistente ha proposto domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito, da cui vorrebbe percepire euro 300,00 per la figlia ed euro 700,00 per sé.
In occasione della prima udienza di comparizione, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo parziale: «una volta che la figlia avrà terminato gli studi e sarà economicamente indipendente, la moglie si impegna a far richiesta al Comune per
l'assegnazione di un alloggio agevolato, documentando questa richiesta al marito. Una volta che la moglie conseguirà l'assegnazione dell'alloggio, rilascerà la casa coniugale al marito, che ne è proprietario esclusivo;
il marito si impegna a trasferire da subito altrove la residenza anagrafica e di fatto;
le spese straordinarie relative alla figlia – elencate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale – graveranno al 70% sul padre
e al 30% sulla madre».
Con ordinanza del 25 giugno 2024 sono stati quindi adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, di seguito trascritti: «autorizza i coniugi a vivere separati;
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