Trib. Grosseto, sentenza 03/07/2024, n. 621
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2020, avente a oggetto
“somministrazione” e vertente tra
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F.: 07960110158), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 13, presso lo studio degli avv.ti Marisa
Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
OV DI RO (C.F.: 80000030538), in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza Dante n. 35, presso l'Avvocatura Provinciale di Grosseto, e rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Chiara Canuti e Stefania
Sorrenti, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
9.4.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Banca Farmafactoring s.p.a. (d'ora innanzi
BFF) ha convenuto in giudizio la Provincia di Grosseto per ottenere il pagamento di quattro fatture insolute, relative ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica, emesse da IR s.p.a., da DI GI s.p.a. e da FI s.p.a. per un importo di €
pagina 1 di 10
7.932,00, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e agli interessi anatocistici su detti interessi moratori scaduti da sei mesi secondo il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c., nonché l'importo di € 160,00 a titolo di risarcimento per le spese di recupero del credito ai sensi dell'art. 6, co. 2 del
D.Lgs. 231/2002;
ha poi chiesto la condanna della Provincia a pagarle gli importi relativi
a diverse fatture richiamate in una nota di debito relativi a interessi moratori su altri crediti, per un importo di € 7.728,89, oltre agli interessi anatocistici sui detti interessi moratori scaduti da sei mesi secondo il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, co. 4
c.c., nonché l'importo di € 1.800,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 231/2002 per il ristoro delle spese di recupero degli importi delle fatture richiamate nella citata nota.
In subordine, ha chiesto condannarsi la Provincia al pagamento degli importi che sarebbero risultati dovuti per i titoli in precedenza richiamati e, in ulteriore subordine, per
l'eventualità in cui la convenuta avesse sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate, ha chiesto la condanna della Provincia al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto, chiedendo la reiezione delle domande avversarie sull'assunto d'aver contestato i crediti e le loro cessioni sin dall'anno 2012, senza ottenere altro risultato che ricevere periodicamente per anni i medesimi solleciti di pagamento, già puntualmente contestati.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., e sfumata la possibilità di trovare una soluzione conciliativa, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 9.4.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande attoree siano fondate nei limiti che seguono.
La BFF ha agito in giudizio quale asserita cessionaria di alcuni crediti vantati dalle società
IR, DI GI e FI per prestazioni di energia elettrica somministrate in favore della Provincia di Grosseto tra il 2011 e il 2017.
A sostegno delle proprie ragioni, ha allegato quattro bollette rimaste insolute, per un totale di € 7.932,00 - importo ritenuto maggiorabile degli interessi moratori ex D.Lgs.
pagina 2 di 10
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, nonché degli interessi anatocistici su detti interessi moratori scaduti da sei mesi secondo il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c., e della somma di € 160,00 a titolo di risarcimento per le spese di recupero del credito ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 231/2002 - e ulteriori bollette pagate in ritardo dall'ente pubblico - chiedendo per queste ultime gli interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, nonché gli interessi anatocistici su detti interessi moratori scaduti da sei mesi secondo il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c., e la somma di € 1.800,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 231/2002 per il ristoro delle spese di recupero degli importi delle fatture.
È il caso di premettere che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto
d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15).
Giova, tuttavia, rammentare che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (cfr. ex plurimis Cass.
20690/2016).
Difatti, in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto d'opera professionale, così come il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt.
16 e 17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e
l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno
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che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. n. 27910/2018, Cass. n. 7478/2020 e Cass.
n. 11465/2020).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. 25999/2018).
Invero, “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2020, avente a oggetto
“somministrazione” e vertente tra
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F.: 07960110158), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 13, presso lo studio degli avv.ti Marisa
Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
OV DI RO (C.F.: 80000030538), in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza Dante n. 35, presso l'Avvocatura Provinciale di Grosseto, e rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Chiara Canuti e Stefania
Sorrenti, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
9.4.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Banca Farmafactoring s.p.a. (d'ora innanzi
BFF) ha convenuto in giudizio la Provincia di Grosseto per ottenere il pagamento di quattro fatture insolute, relative ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica, emesse da IR s.p.a., da DI GI s.p.a. e da FI s.p.a. per un importo di €
pagina 1 di 10
7.932,00, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e agli interessi anatocistici su detti interessi moratori scaduti da sei mesi secondo il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c., nonché l'importo di € 160,00 a titolo di risarcimento per le spese di recupero del credito ai sensi dell'art. 6, co. 2 del
D.Lgs. 231/2002;
ha poi chiesto la condanna della Provincia a pagarle gli importi relativi
a diverse fatture richiamate in una nota di debito relativi a interessi moratori su altri crediti, per un importo di € 7.728,89, oltre agli interessi anatocistici sui detti interessi moratori scaduti da sei mesi secondo il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, co. 4
c.c., nonché l'importo di € 1.800,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 231/2002 per il ristoro delle spese di recupero degli importi delle fatture richiamate nella citata nota.
In subordine, ha chiesto condannarsi la Provincia al pagamento degli importi che sarebbero risultati dovuti per i titoli in precedenza richiamati e, in ulteriore subordine, per
l'eventualità in cui la convenuta avesse sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate, ha chiesto la condanna della Provincia al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto, chiedendo la reiezione delle domande avversarie sull'assunto d'aver contestato i crediti e le loro cessioni sin dall'anno 2012, senza ottenere altro risultato che ricevere periodicamente per anni i medesimi solleciti di pagamento, già puntualmente contestati.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., e sfumata la possibilità di trovare una soluzione conciliativa, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 9.4.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande attoree siano fondate nei limiti che seguono.
La BFF ha agito in giudizio quale asserita cessionaria di alcuni crediti vantati dalle società
IR, DI GI e FI per prestazioni di energia elettrica somministrate in favore della Provincia di Grosseto tra il 2011 e il 2017.
A sostegno delle proprie ragioni, ha allegato quattro bollette rimaste insolute, per un totale di € 7.932,00 - importo ritenuto maggiorabile degli interessi moratori ex D.Lgs.
pagina 2 di 10
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, nonché degli interessi anatocistici su detti interessi moratori scaduti da sei mesi secondo il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c., e della somma di € 160,00 a titolo di risarcimento per le spese di recupero del credito ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 231/2002 - e ulteriori bollette pagate in ritardo dall'ente pubblico - chiedendo per queste ultime gli interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, nonché gli interessi anatocistici su detti interessi moratori scaduti da sei mesi secondo il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c., e la somma di € 1.800,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 231/2002 per il ristoro delle spese di recupero degli importi delle fatture.
È il caso di premettere che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto
d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15).
Giova, tuttavia, rammentare che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (cfr. ex plurimis Cass.
20690/2016).
Difatti, in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto d'opera professionale, così come il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt.
16 e 17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e
l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno
pagina 3 di 10
che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. n. 27910/2018, Cass. n. 7478/2020 e Cass.
n. 11465/2020).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. 25999/2018).
Invero, “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura
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