Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 51
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome EL Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n° 63803/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024, vertente tra
-) ON NE, ON CO e RO ON, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Navona 49, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Donato, che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
- attori -;
contro
-) AR AN, elettivamente domiciliato in Roma, in Via della
Giuliana n. 32, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Nicodemo e dell'Avv.
Fabrizio Alessandro Passarini, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità per fatti illeciti;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'1.10.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, NE ON, MA
ON e NI ON convenivano in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, RE RI.
Esponevano gli attori che:
- nel 1997 i coniugi NE ON e NI ON avevano acquistato un appartamento sito in Roma, via Tirana 10 per dimorarvi a far data dal
1998 con il loro figlio MA ON;
- nel 2007 si trasferiva nell'appartamento posto al piano superiore
RE IN;
- la convivenza fra il IN e gli altri inquilini del palazzo si mostrava subito complicata, per gli atteggiamenti di questi, irrispettosi delle comuni regole di buon vicinato;
- fin da subito dal suo appartamento provenivano atti vessatori, rumori molesti, sbattimenti sul pavimento sia nelle ore notturne che diurne, lanci di getti d'acqua sul terrazzo degli attori e altri comportamenti inurbani;
- a nulla valevano le legittime lamentele degli attori che, estenuati dalle continue vessazioni, si vedevano costretti, nel maggio 2015, a trasferirsi in un monolocale a Fregene, di proprietà di MA ON e poi, in affitto, presso un appartamento in via Odoardo Beccari a Roma, dal
1.11.2016, per un canone mensile di € 1.400,00 oltre oneri accessori, mettendo in vendita l'appartamento di via Tirana;
- il 21.5.2016 MA ON, venuto per qualche mese a dormire presso il suo appartamento con i genitori, riscontrava che il terrazzo era stato oggetto di lanci di uova provenienti dal piano di sopra e presentava un esposto presso il Commissariato di polizia, per poi ritrasferirsi con i genitori a Fregene;
- le spese di affitto divenivano via via insostenibili e pertanto gli attori facevano ritorno, nel 2018, presso l'appartamento, non ancora venduto, dove il IN riprendeva i comportamenti illeciti;
- al fine di distendere i rapporti col IN, NE ON, in occasione nel maggio 2018 del matrimonio del IN, gli regalava dei quadri da lui stesso dipinti ma il gesto non serviva ad ammorbidire il
IN, che continuava a porre in essere comportamenti molesti, tanto che il 23.7.2018 NI ON, per il forte stato d'ansia, accusava un malore che richiedeva l'intervento della guardia medica;
- MA ON inoltrava a questo punto una segnalazione ai Carabinieri
e successivamente un esposto;
- il 25.7.2018 verso le ore 20,00, il IN, venuto a conoscenza dell'esposto, aggrediva verbalmente MA ON e il padre NE, che si trovavano in balcone, minacciandoli e insultandoli;
- il 27.7.2018 MA ON presentava una denuncia querela al
Comando dei Carabinieri per minacce, stalking condominiale e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
- il 7.8.2018 all'ennesimo episodio molesto MA ON chiedeva nuovamente l'intervento delle forze dell'ordine, che intervenivano prontamente;
- in data 10.9.2018 MA ON inviava una comunicazione all'Amministratore del Condominio Stella del 2000, al fine di reiterare le proprie doglianze per il grave contegno assunto dal condòmino;
- il 14.9.2018 MA ON ospitava due suoi amici per trascorrere una serata insieme e il IN, accortosi della loro presenza, ricominciava con i rumori;
- tale ultimo accadimento costringeva gli attori ad abbandonare nuovamente l'appartamento di via Tirana e a tornare nell'abitazione di via Agropoli a Fregene, con grave disagio;
- a far data dall' 1.3.2019, gli attori si trasferivano in un modesto appartamento di soli 50 metri in loc. Mezzocammino con canone mensile
di € 700,00 oltre accessori, posto nelle vicinanze delle strutture sanitarie ove la ON deve costantemente recarsi per il suo grave stato di salute e handicap;
- il 30.9.2019 MA ON si vedeva costretto a recedere per gravi motivi, non essendo in grado di sostenere i costi di una locazione;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, patrimoniali e non, patiti in occasione dei descritti comportamenti illeciti.
Così concludevano gli attori in citazione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. RE
IN nella causazione dei danni patrimoniali, delle sofferenze fisiche e psichiche patite dai sig.ri NE ON, MA ON e
NI ON, quale conseguenza diretta ed immediata della reiterata condotta criminosa a loro danno prodotta dal sig. RE IN, così come espresso in narrativa;
2. per l'effetto, inibire al Sig. RE IN la prosecuzione di ogni attività atta a superare i limiti di tollerabilità delle immissioni, disponendo a suo carico la cessazione di ogni azione lesiva nei confronti dei sig.ri NE ON, MA ON e NI ON, al precipuo scopo di consentire loro di tornare a vivere nella propria casa di via
Tirana;
3. condannare in ogni caso il sig. RE IN a corrispondere ai sig.ri NE ON, MA ON e NI ON la somma di €
35.692,33, a titolo di danno patrimoniale, a cui aggiungersi tutte le spese dei canoni mensili di locazione dell'appartamento di Via Biglieri sino alla data della sentenza, oltre interessi legali maturati ed oltre alla somma di € 2.464,00 a titolo di rimborso spese per carburante sostenute dal sig. MA ON, per le causali di cui in premessa;
4. condannare, altresì, il sig. RE IN a corrispondere ai sig.ri
NE ON, MA ON e NI ON la somma
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi