Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 389

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 389
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 389
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 14/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 34296 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
NI TO rappresentato e difeso dall'Avv. DE SIENA FERNANDA
ELISA, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
INPS rappresentato e difeso dall'avv. TORTATO PAOLA per procura generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 24/09/2024, TO
NI, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e di aver depositato in data 20/09/2024 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stata riconosciuta bisognosa di assistenza continua, ha convenuto in giudizio l'INPS, affinché sia dichiarato il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento., con vittoria di spese.
L'INPS, costituitosi, sollevate eccezioni preliminari, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
1
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

2. Non nuoce rammentare, da un punto di vista generale, che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate
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