Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

V.G. 3825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3825/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Cherasco (CN) entrambi rappresentati e difesi dall' FERRERO VALTER come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
MONCHIERO il 21/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCHIERO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nata a [...], in data [...], c.f. CP_1
. C.F._3
1
Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art.
473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
La sig.ra abiterà con la minore presso l'appartamento locato in Parte_1 CP_1
Narzole (CN), Via Martiri della Libertà n. 47, dove si è già trasferita dal 20 ottobre 2024;

Il sig. verserà alla moglie a titolo di concorso al mantenimento della figlia 300,00 euro Pt_2 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, senza rivalutazione Istat;

I signori e concorreranno in misura del 50% ciascuno al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese straordinarie occorrenti per la figlia così come definite dal “Protocollo di intesa fra Magistrati e Avvocati sulla individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di
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