Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 15
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 68666/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 68666/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 10/10/2024 e promosso da:
LAZIO INNOVA S.p.A., (P.IVA e C.F. 05950941004), in persona del Dott. Andrea
Ciampalini, in qualità di Direttore Generale della IO IN S.p.A. - già Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo - Sviluppo IO S.p.A. - con sede legale in Roma, Via Marco
Aurelio 26/a, iscritta nel Registro delle Imprese presso di Roma n. R.E.A. 938517 e C.F. e P.
IVA 05950941004 , in forza dei poteri ad esso conferiti giusta procura speciale del 21.11.2019
(Rep. 20558 - Racc. 10749 registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 22/11/2019 n. 31948
1T) rilasciata per atto Notaio dott. Mario Forcella di Roma dal Consigliere della IO IN
S.p.A. Dott. Tagliavanti Lorenzo, elettivamente domiciliata in Roma via Federico Cesi, 72 presso lo studio dell'avv. Bernardo De Stasio che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti
OPPONENTE contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3,
Cap. Soc. € 9.001.756.820,70 interamente versato, iscritta nel registro delle Imprese di Siena al
n. 00884060526, stesso numero di codice fiscale, Banca iscritta all'Albo delle banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona del Dott. Dario Tassetto, nato a
Padova il 9.9.1978, nella qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" della suddetta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e rappresentante della medesima giusta procura
1
del 15.06.2021 al rogito Dott. Mario Zanchi Notaio in Siena, Rep. n. 40.124/Racc. n. 20.466
(docc. nn. 01 e 02), rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli, (C.F.
[...]), giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 15470/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, cosi provvedere:
- in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

- sempre in via preliminare nel merito: dichiarare improcedibile l'azione monitoria promossa da
Banca Monte dei Paschi di Siena e/o in ogni caso dichiarare la suddetta Banca decaduta dalla garanzia rilasciata da IO IN (già Banca Impresa IO) per i motivi esposti in narrativa;

- in via principale nel merito, revocare e/o annullare, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia giuridica nei confronti di IO IN PA il decreto ingiuntivo opposto;

- in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierna opposta, nei confronti della IO IN S.p.A per i motivi ampiamente dedotti in atti. Con vittoria di spese e compensi”
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa: In via preliminare:
1) dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque perché non provate per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 15470/2021 (R.G. 46784/2021) emesso dal Tribunale di Roma;

2) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 137.828,05, oltre interessi legali dal 26/06/2014 (ossia dal 16° giorno successivo alla ricezione della richiesta di escussione ex art.

3.1 della fideiussione ricevuta il 10/06/2014) sino alla data di presentazione del presente ricorso, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 primo e secondo comma c.c. sino alla data di presentazione del presente ricorso monitorio e gli interessi nella misura di cui all'art.1284 quarto comma c.c. decorrenti dalla data di presentazione della presente domanda giudiziale e sino al soddisfo, oltre le spese liquidate in decreto di € 2.135,00 per compensi, € 406,50, per esborsi, oltre cpa ed iva come per legge sino al soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi come richiesti nella domanda monitoria e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso con condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. In data 21/8/2020 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 15470/2021, N.R.G. 46784/2021, con cui intimava alla IO IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 137.828,05, oltre ad interessi e spese, escutendo la garanzia prestata dalla Banca
Impresa S.p.A., poi trasformatasi in IO IN S.p.A., per le obbligazioni contratte dalla Dea
Mediagroup S.p.A. con il finanziamento chirografario n. 741620253,60 stipulato il 10/2/2021, avente saldo debitore, al 6/5/2015, di € 229.713,41.
La ricorrente esponeva:
- di aver concesso in data 10/2/2012 alla Dea Mediagroup S.p.A. il finanziamento chirografario
n. 741620253,60 di originari € 370.000,00 e che le obbligazioni assunte dalla mutuataria, nei limiti del 60%, erano state garantite dalla IO IN S.p.A. con la garanzia a prima richiesta prestata dalla Banca Impresa IO S.p.A. (BI) il 2/2/2012;

- che la Dea Mediagroup S.p.A. era debitrice della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. della somma di € 229.713,41, pertanto la resistente rispondeva, in forza della suddetta garanzia, dell'importo di € 137.828,05, pari al 60% del capitale residuo del predetto finanziamento;

- che la Dea Mediagroup S.p.A. era stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 492/2015 del 14/5/2015, quindi ricorrevano i presupposti di cui all'art.

3.3. del contratto di garanzia per la sua escussione;

- di aver inviato due lettere raccomandate a/r alla Dea Mediagroup S.p.A. e ai garanti LI
IZ, LI RO e EL AN, rispettivamente in data 26/5/2014 e 12/5/2015, comunicando la decadenza dal beneficio del termine ed il recesso dai rapporti intrattenuti, chiedendo il pagamento degli importi dovuti.
2. Con atto di citazione notificato in data 2/11/2021 la IO IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la IO IN
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 15470/2021, N.R.G. 46784/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
21/8/2020, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
La parte opponente deduceva:
- che il finanziamento per cui è causa rientrava nell'ambito della Convenzione Programma di garanzia individuale sottoscritta tra la BI S.p.A. e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il
3
21/9/2010, che prevedeva il rilascio della garanzia da parte di BI, a valere sul Fondo di garanzia istituito dal Comune di Roma;

- che, con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 26/27 marzo 2009, il Comune di Roma aveva deliberato misure economiche a sostegno della cittadinanza e delle piccole e medie imprese del sistema economico produttivo romano, prevedendo l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle PMI, costituendosi titolare del Fondo stesso e, con atto n. 4 del
18/1/2010, il Consiglio Comunale di Roma aveva affidato alla BI l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul Fondo;

- che la Banca Impresa IO S.p.A., poi trasformatasi in IO IN S.p.A., era stata costituita il 9/2/2005, in attuazione dell'articolo 9
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