Trib. Pisa, sentenza 07/01/2025, n. 4
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Testo completo
R.G. n. 4620/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4620 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
SS ME (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Monsummano
Terme (PT) 51015, Viale V. Martini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Cortesi Cesarina, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore
contro
EL LI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Via Nazario Sauro
17 50054 Fucecchio (FI) presso lo studio dell'Avv. Cioli Franco, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, SS ME ha agito in giudizio nei confronti di EL LI chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, per le ragioni esposte: 1) in via principale: accertare e dichiarare che il Sig. OM ha prestato alla convenuta la somma pari a €
55.000,00 e per l'effetto condannare la medesima convenuta a restituire tale importo a favore dell'attore;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la natura donativa della somma pari a € 55.000,00 esborsata dall'attore per conto della convenuta, dichiararne la nullità per carenza dei requisiti di forma, e per l'effetto condannare la medesima convenuta alla restituzione di tale importo a favore dell'attore. Con vittoria di spese e onorari”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto di aver estinto i debiti contratti con la
Società Berenice Spv S.R.L. da EL LE, effettuando, in data 15/06/2020, per conto di quest'ultima, un bonifico dell'importo di € 53.000,00 ed un bonifico dell'importo di euro 2.000,00, entrambi aventi come beneficiario la predetta società creditrice, al fine di evitare l'espropriazione della casa adibita ad abitazione familiare della LE e del di lei coniuge nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare avviato presso il Tribunale di Pisa su detto immobile. Più nel dettaglio, l'attore ha allegato di essersi offerto di anticipare le somme necessarie a indurre l'ente creditore a rinunciare alla procedura espropriativa, rappresentando alla LE la possibilità di procedere alla restituzione di dette somme nel momento in cui essa avesse risolto i propri problemi finanziari;
- di avere poi chiesto alla convenuta di impegnarsi per il futuro alla restituzione delle somme prestatele, ancorché senza urgenza ed eventualmente con le modalità più accomodanti possibili;
- che, tuttavia, la LE ha manifestato la volontà di non restituire le somme richieste, ritenendole oggetto di donazione da parte del OM;
- di aver esperito il tentativo di negoziazione, con esito negativo.
In data 09.09.2022, si è costituita EL LE che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. A sostegno della propria posizione, la difesa convenuta ha dedotto che le somme delle quali l'attore chiede la restituzione sono state oggetto di una donazione indiretta del OM, il quale ha adempiuto, per conto della LE, alle obbligazioni contratte da quest'ultima con la società
Berenice spv s.r.l., effettuando due bonifici dell'importo rispettivamente di 53.000,00 e 2000,00 euro in favore della società creditrice per spirito di mera liberalità e, quindi, senza volontà di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4620 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
SS ME (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Monsummano
Terme (PT) 51015, Viale V. Martini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Cortesi Cesarina, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore
contro
EL LI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Via Nazario Sauro
17 50054 Fucecchio (FI) presso lo studio dell'Avv. Cioli Franco, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, SS ME ha agito in giudizio nei confronti di EL LI chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, per le ragioni esposte: 1) in via principale: accertare e dichiarare che il Sig. OM ha prestato alla convenuta la somma pari a €
55.000,00 e per l'effetto condannare la medesima convenuta a restituire tale importo a favore dell'attore;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la natura donativa della somma pari a € 55.000,00 esborsata dall'attore per conto della convenuta, dichiararne la nullità per carenza dei requisiti di forma, e per l'effetto condannare la medesima convenuta alla restituzione di tale importo a favore dell'attore. Con vittoria di spese e onorari”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto di aver estinto i debiti contratti con la
Società Berenice Spv S.R.L. da EL LE, effettuando, in data 15/06/2020, per conto di quest'ultima, un bonifico dell'importo di € 53.000,00 ed un bonifico dell'importo di euro 2.000,00, entrambi aventi come beneficiario la predetta società creditrice, al fine di evitare l'espropriazione della casa adibita ad abitazione familiare della LE e del di lei coniuge nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare avviato presso il Tribunale di Pisa su detto immobile. Più nel dettaglio, l'attore ha allegato di essersi offerto di anticipare le somme necessarie a indurre l'ente creditore a rinunciare alla procedura espropriativa, rappresentando alla LE la possibilità di procedere alla restituzione di dette somme nel momento in cui essa avesse risolto i propri problemi finanziari;
- di avere poi chiesto alla convenuta di impegnarsi per il futuro alla restituzione delle somme prestatele, ancorché senza urgenza ed eventualmente con le modalità più accomodanti possibili;
- che, tuttavia, la LE ha manifestato la volontà di non restituire le somme richieste, ritenendole oggetto di donazione da parte del OM;
- di aver esperito il tentativo di negoziazione, con esito negativo.
In data 09.09.2022, si è costituita EL LE che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. A sostegno della propria posizione, la difesa convenuta ha dedotto che le somme delle quali l'attore chiede la restituzione sono state oggetto di una donazione indiretta del OM, il quale ha adempiuto, per conto della LE, alle obbligazioni contratte da quest'ultima con la società
Berenice spv s.r.l., effettuando due bonifici dell'importo rispettivamente di 53.000,00 e 2000,00 euro in favore della società creditrice per spirito di mera liberalità e, quindi, senza volontà di
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