Trib. Piacenza, sentenza 08/08/2024, n. 640
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N. R.G. 146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M G P
Dott.ssa L V Giudice Rel.
Dott.ssa M L D G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ANNA SUPPA Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ELENA POZZOLI CP_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Assegnare CP_1
l'immobile adibito ad abitazione famigliare sito in Piacenza (PC), via Marcantonio Franceschini n. 7,
pagina 1 di 11 alla sig.ra , che vi abiterà unitamente alla figlia minore .
2. Disporre sin Parte_1 Per_1
d'ora che dopo il termine dell'anno scolastico 2024 – 2025 e prima dell'inizio dell'anno scolastico
2025 – 2026, la ricorrente, genitore collocatario, unitamente alla figlia si trasferirà a Pavia. Per_1
3. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente Persona_2
della stessa presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre. - Un giorno alla settimana, fissato nel mercoledì, il sig. si recherà presso la scuola, preleverà la minore e la CP_1
terrà con sé sino al mattino successivo, quando l'accompagnerà a scuola. - Weekend, come di prassi, alternati a partire dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì, quando l'accompagnerà a scuola. - In merito alle festività: la minore trascorrerà con la madre dall'inizio delle festività natalizie sino al
30.12, con il padre dal 31.12 sino all'inizio della scuola cosi ad anni alterni. Per le festività di Pasqua la minore trascorrerà con la madre dall'inizio delle festività sino alla domenica di Pasqua, dal lunedì dell'Angelo sino all'inizio della scuola con il padre e così ad anni alterni. Feste infrannuali (ad esempio: 8 dicembre, 2 giugno ecc.) alterne;
ove un genitore non potesse trascorrere una festività (es.
01/05) con la bambina, previo accordo tra le parti, la stessa potrà essere invertita con la successiva festività. Il tutto salvo migliori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. - In merito alle vacanze estive: nel mese di Giugno le prime 2 settimane le trascorrerà con il padre;
le due successive insieme alla madre. A Luglio: i primi 15 giorni con il padre ed i successivi 15 giorni con la madre. Ad Agosto: dal 1 agosto fino alla domenica precedente la settimana di ferragosto con il padre, la settimana di ferragosto e la successiva con la madre;
l'ultima settimana con il padre. A Settembre: la prima settimana con il padre, la successiva con la madre, fino ad inizio scuola. - Il tutto, salvo diversi accordi tra coniugi nell'interesse della minore.
4. Disporre un contributo mensile a titolo di mantenimento per la figlia minore , a carico del sig. di € Per_1 CP_1
1500,00, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT.
5. Disporre a carico di ciascun genitore il
50% delle seguenti spese straordinarie sostenute in favore della figlia, secondo quanto illustrato di seguito, come da protocollo adottato in diversi Fori Nazionali: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
pagina 2 di 11 oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa rischio della scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o famigliari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
i) mensa scolastica;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti del territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e pertinenti attrezzature;
e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Disporre che relativamente alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenza rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. Entro dieci giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo
pagina 3 di 11 raccomandata o a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione fiscale comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, rifusi oneri fiscali.”
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti avevano avuto una relazione sentimentale more uxorio da cui era nata la figlia il 2 giugno 2014 a Pavia Persona_2
(PV), riconosciuta da entrambi i genitori;
- era lavoratrice dipendente presso l'Università degli Studi di
Pavia con contratto a tempo pieno e indeterminato, con stipendio mensile pari a circa 1.500,00 netti circa, mentre il resistente non svolgeva attività lavorativa;
- nell'anno 2017 veniva diagnosticato alla minore il disturbo dello spettro autistico e dall'agosto del 2017, la bambina veniva seguita Per_1 dall'azienda unità sanitaria locale di Piacenza, Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile per un trattamento abilitativo multidisciplinare e di psicomotricità, logopedia e psicoeducazione strutturata;
- all'interno dello spettro autistico, la situazione della minore non era connotata da particolare gravità, vivendo la stessa una vita regolare e serena sotto ogni punto di vista.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Piacenza del 31 gennaio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e
l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa L V, la quale fissava per la comparizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M G P
Dott.ssa L V Giudice Rel.
Dott.ssa M L D G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ANNA SUPPA Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ELENA POZZOLI CP_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Assegnare CP_1
l'immobile adibito ad abitazione famigliare sito in Piacenza (PC), via Marcantonio Franceschini n. 7,
pagina 1 di 11 alla sig.ra , che vi abiterà unitamente alla figlia minore .
2. Disporre sin Parte_1 Per_1
d'ora che dopo il termine dell'anno scolastico 2024 – 2025 e prima dell'inizio dell'anno scolastico
2025 – 2026, la ricorrente, genitore collocatario, unitamente alla figlia si trasferirà a Pavia. Per_1
3. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente Persona_2
della stessa presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre. - Un giorno alla settimana, fissato nel mercoledì, il sig. si recherà presso la scuola, preleverà la minore e la CP_1
terrà con sé sino al mattino successivo, quando l'accompagnerà a scuola. - Weekend, come di prassi, alternati a partire dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì, quando l'accompagnerà a scuola. - In merito alle festività: la minore trascorrerà con la madre dall'inizio delle festività natalizie sino al
30.12, con il padre dal 31.12 sino all'inizio della scuola cosi ad anni alterni. Per le festività di Pasqua la minore trascorrerà con la madre dall'inizio delle festività sino alla domenica di Pasqua, dal lunedì dell'Angelo sino all'inizio della scuola con il padre e così ad anni alterni. Feste infrannuali (ad esempio: 8 dicembre, 2 giugno ecc.) alterne;
ove un genitore non potesse trascorrere una festività (es.
01/05) con la bambina, previo accordo tra le parti, la stessa potrà essere invertita con la successiva festività. Il tutto salvo migliori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. - In merito alle vacanze estive: nel mese di Giugno le prime 2 settimane le trascorrerà con il padre;
le due successive insieme alla madre. A Luglio: i primi 15 giorni con il padre ed i successivi 15 giorni con la madre. Ad Agosto: dal 1 agosto fino alla domenica precedente la settimana di ferragosto con il padre, la settimana di ferragosto e la successiva con la madre;
l'ultima settimana con il padre. A Settembre: la prima settimana con il padre, la successiva con la madre, fino ad inizio scuola. - Il tutto, salvo diversi accordi tra coniugi nell'interesse della minore.
4. Disporre un contributo mensile a titolo di mantenimento per la figlia minore , a carico del sig. di € Per_1 CP_1
1500,00, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT.
5. Disporre a carico di ciascun genitore il
50% delle seguenti spese straordinarie sostenute in favore della figlia, secondo quanto illustrato di seguito, come da protocollo adottato in diversi Fori Nazionali: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
pagina 2 di 11 oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa rischio della scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o famigliari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
i) mensa scolastica;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti del territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e pertinenti attrezzature;
e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Disporre che relativamente alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenza rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. Entro dieci giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo
pagina 3 di 11 raccomandata o a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione fiscale comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, rifusi oneri fiscali.”
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti avevano avuto una relazione sentimentale more uxorio da cui era nata la figlia il 2 giugno 2014 a Pavia Persona_2
(PV), riconosciuta da entrambi i genitori;
- era lavoratrice dipendente presso l'Università degli Studi di
Pavia con contratto a tempo pieno e indeterminato, con stipendio mensile pari a circa 1.500,00 netti circa, mentre il resistente non svolgeva attività lavorativa;
- nell'anno 2017 veniva diagnosticato alla minore il disturbo dello spettro autistico e dall'agosto del 2017, la bambina veniva seguita Per_1 dall'azienda unità sanitaria locale di Piacenza, Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile per un trattamento abilitativo multidisciplinare e di psicomotricità, logopedia e psicoeducazione strutturata;
- all'interno dello spettro autistico, la situazione della minore non era connotata da particolare gravità, vivendo la stessa una vita regolare e serena sotto ogni punto di vista.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Piacenza del 31 gennaio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e
l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa L V, la quale fissava per la comparizione
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