Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 37
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Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 30597/2024 R.G.A.C. promossa da
LI AR (Avv. Fernanda Elisa De Siena) contro
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Simonetta Zannini
Quirini)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, e deposito di atto di dissenso. Contestava le risultanze della ctu svolta nella precedente fase e concludeva chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 della Legge 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 30597/2024 R.G.A.C. promossa da
LI AR (Avv. Fernanda Elisa De Siena) contro
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Simonetta Zannini
Quirini)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, e deposito di atto di dissenso. Contestava le risultanze della ctu svolta nella precedente fase e concludeva chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 della Legge 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA
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