Trib. Lucca, sentenza 24/05/2024, n. 703

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 24/05/2024, n. 703
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 703
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo



N. R.G. 3522/2022
Udienza “cartolare” del 21-5-2024
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbali in atti depositati ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3522/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 754/2022, in materia di diritto bancario, promossa da:
EN IO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana
Bertani (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bagni di
Lucca (LU), Via Letizia n. 30, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
FI PL IN SPA (C.F. 04494710272), con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa quale mandataria, FI PL SERVICING SPA (04602210272), con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi
(C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Vicolo SA
Bernardino 5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente:in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 754/22 per i fatti esposti in narrativa, in quanto sussistono
pagina 1 di 5

i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.;
in via principale, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 754/22 del 24/5/22, emesso dal Tribunale di Lucca nel procedimento n. 1931/22 RG, nei confronti del signor RI NN, accertando e dichiarando che il medesimo nulla deve a FI

PL Investing spa, o, in subordine, rideterminando il debito inferiore a carico dell'ingiunto, per tutti i motivi di cui in premessa. Vittoria di anticipazioni e compenso professionale, maggiorati di accessori, come per legge, da devolversi a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”. per l'opposto: In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2)

Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che FI PL Investing PA è creditrice nei confronti di RI innocenti della somma di €
43.879,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso così come indicato in ricorso monitorio e comunque entro i limiti stabiliti per legge, fino al soddisfo, con condanna dello stesso al pagamento;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 25.05.2022, questo tribunale emetteva il decreto n. 754/2022, con il quale veniva ingiunto a NN
RI di pagare € 43.879,46, oltre interessi e spese a favore di FI PL Investing PA.
L'NN aveva stipulato, il 03.02.2015, finanziamento n. 0010273031800420 con LI PA per
l'acquisto di un'autovettura, per il quale era maturato un debito di € 17.006,93 ed il 20.11.2013, aveva contratto finanziamento n. 1639259 con TE SA PA PA (già Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia
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