Trib. Cagliari, sentenza 23/04/2024, n. 586

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 23/04/2024, n. 586
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 586
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022
, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 490/2019 R.A.C.L., promossa da
, e , costituitisi in corso di causa in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , deceduto in data 17 dicembre 2021, elettivamente domiciliati in Cagliari, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Luca Crotta, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Enzo Pinna per procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2019, ha agito in giudizio nei confronti Persona_1
della ex datrice di lavoro e di Controparte_1 CP_2
esponendo: Controparte_2
- di aver lavorato continuativamente alle dipendenze di dal 10 dicembre Controparte_3
1998 al 28 febbraio 2018, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per cambio di appalto;

- che la società datrice ha omesso di pagare le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto accantonato in azienda, per un importo pari a euro 2.940,79;

- di avere inoltre aderito nel corso del rapporto di lavoro, a partire dal 30 giugno 2007, alla previdenza complementare, disponendo che le somme maturate a titolo di t.f.r. da quel momento fossero versate dal datore di lavoro al fondo complementare istituito presso la
[...]
Controparte_2
pagina 1 di 6
- di aver riscontrato, dall'esame dell'estratto conto fornito da che la Controparte_2 società datrice aveva versato l'importo di euro 7.362,09, a fronte di un t.f.r. maturato pari a euro
12.030,34, e di essere pertanto restato creditore nei confronti di Controparte_3 dell'ulteriore somma di euro 4.668,25;

Sulla base di tali ragioni di fatto e di diritto, ha domandato la condanna di Persona_1 [...]
al pagamento della somma di euro 2.940,79 a titolo di t.f.r. rimasto in azienda, nonché CP_3
la condanna della società datrice al versamento in favore del fondo di previdenza complementare presso la della somma di euro 4.668,25 a titolo di quota del t.f.r. Controparte_2
destinata al fondo.
1.1. , regolarmente costituitasi in giudizio, Controparte_1
ha esposto:
- che il rapporto di lavoro con è cessato a seguito di un cambio di appalto, a seguito Persona_1
del quale il ricorrente è passato alle dipendenze di in data 1° Organizzazione_1
febbraio 2018;

- che è stato escluso come socio della cooperativa con delibera del 3 aprile 2018, Persona_1
comunicata in data 4 aprile 2018;

- di aver provveduto a corrispondere la somma di euro 6.636,54 a titolo di anticipazione sul t.f.r. con la busta paga di luglio 2015 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al ricorrente, rimanendo debitrice a tale titolo solo della somma di euro 3.997,30;

-che nel corso dell'Assemblea dei soci tenutasi in data 28 giugno 2018 il presidente del consiglio di amministrazione aveva informato i presenti che i soci esclusi “rimangono responsabili verso la società fino al termine dell'esercizio sociale dell'anno in corso e, che pertanto verranno chiamati
a rispondere verso la Cooperativa nei termini di legge, posto che è nell'interesse di tutti i soci tutelare la Cooperativa”;

-che con delibera del 16 novembre 2018, mai impugnata, l'Assemblea aveva stabilito che, a seguito dell'esclusione dei soci, questi ultimi sarebbero rimasti responsabili fino al termine dell'esercizio sociale dell'anno in corso, in virtù dello stato di crisi aziendale, prevedendo un piano di riparto dei debiti tra i soci esclusi;

-che la delibera era stata comunicata ai soci precedentemente esclusi, tra cui il ricorrente, il quale era stato individuato come debitore della somma di euro 3.245,77.
Tanto premesso, la resistente ha concluso perché venisse accertato un debito a proprio carico nella misura di soli euro 3.997,30, proponendo al contempo domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il pagamento da parte del ricorrente della somma di euro 3.245,77.
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1.2. nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo Controparte_2
del
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