Trib. Teramo, sentenza 11/06/2024, n. 370

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 11/06/2024, n. 370
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 370
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

R.G.N. 634 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/06/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
AS Di ME, c.f. [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Fanì ([...]), pec: avv.mauriziofani@pec.giuffre.it presso il cui studio in
OV (Te), Via XXIV Maggio n. 9 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
SILVANA MARIOTTI (cod. fisc. [...]- p.e.c.: avv.silvana.mariotti@postacert.inps.gov.it) e ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. GMB RND
67B03 G482U – p.e.c.: avv.armando.gambino@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti OT BE NI in UM (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta
7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale
Periferico INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410;

RESISTENTE

CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della violazione per omessa notificazione dell'atto di accertamento nel termine prescritto e per l'effetto, disporre l'annullamento
1 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002169786, notificata il 24.02.2024 e degli atti prodromici;

- con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore Antistatario”

Parte resistente: “in via principale:
-a) rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002169786 prot. n. INPS.7900.13/02/2024.0031154, e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di Giustizia.”

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150
depositato in data 18.3.2024 AS Di ME ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-002169786, notificata il 24.02.2024, relativa all'accertamento n. INPS.7900.18/01/2021.0013158 del 18.1.2021, con cui le è stata comminata, in qualità di liquidatrice della società Mobilproject S.r.l., la sanzione amministrativa di € 2.744,90 oltre spese di notifica, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019.
A fondamento della domanda ha eccepito l'estinzione della sanzione per violazione del termine di decadenza di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, chiedendone
l'annullamento.

1.2. Si costituiva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando il fondamento della domanda, ritenendo, da un lato, inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, e dall'altro lato, assumendone la infondatezza, in ragione della notifica degli avvisi di addebito a ridosso delle inadempienze commesse. In particolare sottolineava l'INPS ha notificato l'atto di accertamento dopo la scadenza dei termini per versare le “quote a carico” del lavoratore per i mesi di agosto e settembre 2019, e comunque entro i giorni novanta dalla scadenza del termine per il versamento delle suddette
“quote a carico”.

1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 11.6.2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.

2. Il presente giudizio riguarda la valutazione di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-002169786, notificata alla ricorrente in data 24.02.2024, relativa all'accertamento n.
INPS.7900.18/01/2021.0013158 del 18.1.2021, riferito all'anno 2019, per la violazione di cui
all'art. 2 comma 1 bis, D.L. 12.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019) con cui è stata comminata la sanzione amministrativa di € 2.744,90 oltre spese di notifica.
L'ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento prot. n.
7900.18/01/2021.0013158 con cui l'INPS contestava alla ricorrente, liquidatrice della società
Mobilproject S.r.l., la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e delle trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), in riferimento ai mesi di agosto
e settembre 2019.
Dall'esame del prospetto inadempienze UNIEMENS, si evince che la contestazione dell'infrazione amministrativa riguardava le mensilità di agosto e settembre 2019, rispetto alle quali erano stati notificati i seguenti avvisi di addebito:
a) avviso di addebito INPS n. 408-2019-00019417-25 notificato via PEC il
05.11.2019, relativo alla contribuzione di agosto 2019:
b) avviso di addebito INPS n. 408-2019-00027422-32 notificato via PEC il
17.12.2019, relativo alla contribuzione di settembre 2019.
Dai documenti prodotti dall'INPS emerge, altresì, che il modello Uniemens relativo al mese di agosto 2019 è stato trasmesso dalla società Mobilproject S.r.l. in data 25.9.2019, mentre quello di settembre 2019 è stato trasmesso in data 30.10.2019.
L'atto di accertamento degli estremi della violazione amministrativa è stato, invece, notificato in data 18.1.2021.
3
Si tratta, quindi, di inadempienze successive al 6.2.2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00.
Nell'atto di accertamento si dava espressamente atto che se il versamento delle ritenute sarebbe stato effettuato entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, il ricorrente non sarebbe stato assoggettabile alla sanzione amministrativa.
La ricorrente ha instaurato il seguente giudizio eccependo quale unico motivo di contestazione la decadenza dell'ordinanza ingiunzione ex articolo 14 della Legge n. 689/1981.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda debba trovare accoglimento.
In particolare, si ritiene di dover accogliere l'eccezione di decadenza ex articolo 14 della legge n. 689/1981 per decorrenza del termine di novanta giorni dalla conoscenza dell'infrazione
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